La compatibilità urbanistica resta estranea al giudizio di VIA (TAR Sicilia n. 3108 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce atto giuridicamente e funzionalmente distinto dal provvedimento autorizzatorio unico regionale, che pure lo incorpora, e ha perimetro circoscritto agli impatti ambientali di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006. I profili urbanistici in senso stretto e la coerenza del progetto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e con il Piano d’Ambito restano estranei a quel giudizio e rilevano nel momento conclusivo del PAUR, ove la conferenza dei servizi deve dare espressamente atto dell’eventuale effetto di variante urbanistica e motivare in modo adeguato sulle opinioni dissenzienti. Il sindacato giurisdizionale sul giudizio ambientale resta nei limiti della logicità, coerenza e completezza della valutazione tecnico-discrezionale.

Il Fatto

Due Comuni impugnano il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti d.lgs. n. 152/2006, e di incidenza ambientale, ex art. 5 d.P.R. n. 357/1997, su un progetto di discarica per rifiuti non pericolosi di rilevanteestensione, articolato in più bacini e sottobacini.

I ricorrenti deducono il difetto di motivazione dell’Assessorato, il mero recepimento del parere della Commissione Tecnica Specialistica, il contrasto con la destinazione agricola dell’area e l’assenza di variante urbanistica, l’incoerenza con la pianificazione regionale e d’ambito, l’inadeguatezza della valutazione sanitaria e dell’analisi degli effetti cumulativi. Resistono la Regione, la Città Metropolitana e la società proponente. I ricorsi vengono riuniti e trattenuti in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il rapporto tra VIA e PAUR muovendo dall’art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006: la determinazione conclusiva della conferenza di servizi comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi, e dà atto, ex comma 7 ter, dell’eventuale effetto di variante urbanistica. Il PAUR non è stato adottato: oggetto del giudizio è il solo provvedimento di VIA.

Da qui la delimitazione del perimetro valutativo. La VIA risponde alle finalità tipizzate dall’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 e ha riguardo agli impatti ambientali definiti dall’art. 5, comma 1, lett. c). Gli aspetti urbanistici in senso stretto esulano da tale ambito e assumono rilievo in una fase successiva: l’art. 208, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 esige la documentazione di conformità urbanistica e il comma 6 attribuisce all’approvazione regionale l’effetto di sostituire visti e pareri e, ove occorra, di costituire variante allo strumento urbanistico.

Il Tribunale richiama TAR Lazio n. 9588 del 2020, secondo cui la compatibilità urbanistica e ambientale è presupposto imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione definitiva, nonché le pronunce del TAR Lombardia n. 3364 del 2024 e n. 1031 del 2021: il Comune non ha potere di veto, ma l’Amministrazione procedente deve sostituirsi all’ente locale nelle valutazioni di variante e illustrare in modo adeguato le ragioni per le quali il dissenso è superabile. L’art. 208, comma 3 impone una motivazione adeguata rispetto alle opinioni dissenzienti.

Quanto al dedotto contrasto con Cons. Stato n. 4097 del 2008, il Collegio lo ritiene non pertinente, perché quel principio era reso su un quadro legislativo regionale che integrava gli aspetti urbanistico-edilizi nella valutazione ambientale. Sul punto la motivazione per relationem è giudicata sufficiente: il parere della Commissione Tecnica Specialistica, organo tecnico qualificato ex art. 91 legge reg. n. 9/2015, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, e le criticità del parere intermedio sono state ritenute superabili con l’acquisizione successiva di nulla-osta e pareri.

Le censure su pianificazione d’ambito e sanità pubblica sono respinte: le prime attengono a poteri non ancora esercitati, ostandovi l’art. 34, comma 2, c.p.a.; le seconde involgono valutazioni tecnico-discrezionali non manifestamente irragionevoli. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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