Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Sicilia n. 1429 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’avvio di un procedimento su istanza di un soggetto interessato, l’art. 2 della legge n. 241/1990 pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di provvedere, salvo deroghe che non ricorrono nella specie, e ciò anche quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. L’Amministrazione è pertanto tenuta ad adottare un provvedimento, di qualsiasi contenuto, che concluda il procedimento avviato dall’interessato. Le difese svolte nel giudizio non possono sostituire il provvedimento espresso dovuto. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’Ente di definire il procedimento entro un termine e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un terreno in contrada Panotto, incluso in zona di piano regolatore in parte B1 e in parte a verde pubblico attrezzato. A partire dal marzo 2005 il Comune vi realizzava, senza titolo, una conduttura di acque bianche e successivamente opere di urbanizzazione e viabilità pubblica, con occupazione contestata dalla proprietà. Un rilievo topografico in contraddittorio del marzo 2023 confermava l’occupazione abusiva di circa 733 mq, comprendente porzione della sede stradale e dei relativi servizi.
Dopo una proposta economica formulata su invito dello stesso Ente, quantificata in linea con i criteri dell’art. 42-bis, commi 1, 3 e 5, d.P.R. n. 327/2001, e rimasta senza seguito, la proprietaria notificava il 29.11.2024 un’istanza di esercizio dei poteri di acquisizione sanante. Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso per silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune si costituiva, incentrando la difesa sulla vicenda sostanziale e su un asserito impegno dei danti causa alla cessione gratuita dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e individua la questione nel raccordo tra l’istanza di parte e il dovere provvedimentale dell’Amministrazione. Il punto di partenza è l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su iniziativa dell’interessato.
La portata dell’obbligo è ricostruita in termini ampi: esso sussiste anche quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali casi l’Amministrazione non è libera di restare inerte, ma deve comunque emanare un atto che chiuda il procedimento, eventualmente di segno negativo.
Il Tribunale trae da ciò una conseguenza processuale precisa: le difese svolte in giudizio dall’Ente non valgono a sostituire il provvedimento espresso dovuto. Il thema decidendum del giudizio sul silenzio resta incentrato sull’accertamento dell’inadempimento e sull’ordine di provvedere, non sulla complessiva vicenda sostanziale evocata dalla difesa comunale.
Accertato il silenzio, il Collegio assegna al Comune il termine di novanta giorni per provvedere sull’istanza, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale dell’Ente, con successivo termine di novanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge. Il ricorso è dunque accolto nei termini indicati in dispositivo, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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