Impugnazione delle linee guida su perdita di anzianità da green pass: inammissibile (TAR Marche n. 311 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso che impugni esclusivamente l’atto applicativo con cui l’amministrazione detrae l’anzianità di grado in conseguenza dell’assenza ingiustificata per inosservanza dell’obbligo vaccinale, quando non siano stati gravati gli atti generali presupposti che tale conseguenza prevedono. Il mero richiamo di stile agli indefiniti atti presupposti, contenuto nell’epigrafe del ricorso e privo di motivi specifici, non sopperisce alla mancata e puntuale impugnazione. La rinuncia del difensore a uno dei motivi di ricorso, anche in difetto di specifica dichiarazione di parte, è ammissibile, poiché la forma richiesta dall’art. 84 cod. proc. amm. concerne solo la rinuncia al ricorso e rientra nel potere di disposizione del difensore la scelta dei motivi da coltivare. Ne deriva, per i motivi abbandonati, una sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per otto giorni nel gennaio 2022, il decreto ministeriale che ha disposto la detrazione dell’anzianità di grado di otto giorni e le circolari che avevano disciplinato la materia.
All’udienza pubblica la difesa ha rinunciato alla domanda di annullamento della sospensione e al riconoscimento del trattamento retributivo correlato, insistendo per l’accoglimento del solo motivo relativo alla detrazione dell’anzianità di servizio. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti generali presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della rinuncia intervenuta in udienza. richiamando T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, n. 10582 del 2015 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 4474 del 2013, ritiene ammissibile la rinuncia del difensore a uno dei motivi anche senza specifica dichiarazione di parte, perché la forma è richiesta solo per la rinuncia al ricorso e la scelta dei motivi rientra nel potere di disposizione del difensore. Sui primi due motivi dichiara quindi la sopravvenuta carenza di interesse.
Il giudizio resta circoscritto al motivo sulla detrazione dell’anzianità di grado. Il giudice amministrativo rileva che la conseguenza applicata trova fondamento in atti di portata generale: il punto 1.4 del D.P.C.M. 12 ottobre 2021, recante le linee guida per le pubbliche amministrazioni, e le direttive dell’amministrazione della difesa, che espressamente prevedono che i giorni di assenza ingiustificata comportano la perdita di anzianità di servizio.
Il ricorrente, tuttavia, non ha gravato tali atti presupposti di portata generale, limitandosi a impugnare gli atti applicativi. La censura dei soli provvedimenti conseguenti, senza contestazione delle fonti generali che ne costituiscono il fondamento, rende il ricorso inammissibile.
Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 1152/2022, che ha ritenuto la detrazione dell’anzianità conseguenza diretta dell’assenza ingiustificata enunciata dalle linee guida e richiamata dalle direttive, e i pareri della sez. I n. 86/2023 del 18 gennaio 2023 e n. 903/2023 del 15 giugno 2023, nonché Consiglio di Stato, sez. V, n. 10587 del 2023, per escludere che il richiamo di stile agli indefiniti atti presupposti, privo di motivi specifici, possa supplire alla mancata impugnazione. Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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