Assegno di cura, legittimi i criteri regionali di priorità a risorse limitate (TAR Puglia n. 258 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di risorse limitate, la Regione non può esimersi dall’individuare criteri di priorità tra i richiedenti l’ammissione all’assegno di cura. Tali criteri non alterano la finalità del beneficio, poiché si innestano su una valutazione sanitaria di gravissima non autosufficienza già effettuata per tutti gli aspiranti. La graduatoria non può essere formata in base al maggiore o minore grado di non autosufficienza, perché l’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016 considera parimenti non autosufficienti gravissimi tutti i soggetti che rientrano negli indici ivi individuati. I criteri regionali, ove ragionevoli e non discriminatori, non integrano eccesso di potere e sono legittimi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di ammissione all’assegno di cura, beneficio destinato ai pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. L’ASL competente aveva definito la domanda come “ammissibile al beneficio ma non finanziabile“, applicando i criteri di priorità individuati a livello regionale.

Il ricorrente impugnava la deliberazione commissariale e i presupposti atti regionali, lamentando eccesso di potere e violazione di legge. Sosteneva che i quattro criteri di priorità introdotti dalla Regione determinassero un effetto distorsivo della natura del beneficio, potendo condurre al finanziamento di soggetti con non autosufficienza meno grave rispetto ad altri posposti in graduatoria. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione e la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché i provvedimenti impugnati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale nella individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale, con posizione del privato qualificabile in termini di interesse legittimo. Riconosce altresì la legittimazione passiva di Regione e ASL, atteso che la procedura si traduce nell’applicazione di criteri regionali poi applicati dall’azienda sanitaria. Esclude infine la tardività: la carica lesiva dei criteri si manifesta al momento della loro concreta applicazione da parte dell’ASL.

Nel merito, il Tribunale osserva che, a fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dall’individuare criteri di priorità tra i richiedenti. I criteri adottati — condizione lavorativa del nucleo familiare, fragilità sociale, fruizione di altre prestazioni sociali o socio-assistenziali, fruizione di prestazioni sanitarie domiciliari — non alterano la finalità del beneficio. Essi operano su una valutazione sanitaria di gravissima non autosufficienza già effettuata per tutti, condizione di partenza uguale per i candidati, e mirano a individuare i soggetti maggiormente bisognosi.

Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui i criteri potrebbero premiare soggetti con disabilità meno grave. Osserva che la graduatoria non avrebbe potuto formarsi sulla base del maggiore o minore grado di non autosufficienza, perché una tale opzione contraddirebbe l’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, che considera parimenti non autosufficienti gravissimi tutti i soggetti rientranti negli indici ivi previsti.

Il Tribunale richiama il proprio orientamento (TAR Lecce n. 905/2020 e n. 822 del 28 maggio 2021) e la conferma resa dal Cons. Stato n. 2728 del 12 aprile 2022, che ha escluso l’irragionevolezza e la discriminatorietà dei criteri. Non risulta contestata la limitatezza delle risorse né la sua ragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 275/2016). Le censure sono pertanto infondate e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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