Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1431 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo conosce della domanda ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., previo riscontro del rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, posto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. La prova del passaggio in giudicato del titolo costituisce condizione indefettibile della domanda quando l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo. Tale prova può essere fornita fino al momento in cui il ricorso è trattenuto in decisione, anche mediante deposito successivo dell’attestazione di cancelleria. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione nel termine fissato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 688/24 del 06.02.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva il 25.06.2024.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcuna attuazione, la ricorrente, dopo una diffida, ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato l’11.02.2025. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del rito. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 risulta rispettato: la notifica del ricorso è avvenuta l’11.02.2025, oltre sette mesi dopo la notificazione del titolo esecutivo.
Quanto alla prova del passaggio in giudicato, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011 — secondo cui tale prova è condizione indefettibile ogni qual volta l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo. All’originaria mancanza di un’attestazione di segreteria ha supplito il deposito dell’attestazione datata 18.02.2025, avvenuto prima che il ricorso fosse trattenuto in decisione.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nel titolo giudiziale. Il Collegio accoglie quindi la domanda e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al provvedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia viene nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Direzione in possesso della necessaria professionalità, per provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi degli artt. 26, primo comma, cod. proc. amm. e 93, primo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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