L’IES non è dovuta dai fornitori di intermediazione online stabiliti nell’Unione (Cons. Stato n. 2449 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure nazionali che impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale il documento sulla propria situazione economica, a pena di sanzioni e quale condizione per operare nel territorio, contrastano con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE. Tale incompatibilità non è superata dall’esigenza di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150. La pronuncia interpretativa della Corte di giustizia resa in esito a rinvio pregiudiziale ha carattere vincolante e il giudice nazionale non può rimetterne in discussione le statuizioni applicandole al caso concreto. Il regolamento P2B non consente allo Stato membro di raccogliere di propria iniziativa informazioni scelte in maniera arbitraria.
Il Fatto
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società appellata avverso la delibera n. 161/21/CONS, con la quale erano state estese ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca le modalità di comunicazione dell’Informativa Economica di Sistema. L’Autorità aveva fondato tale estensione sull’art. 1, comma 515, legge n. 178/2020 e sull’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 bis, legge n. 249/1997, nell’esercizio delle funzioni di attuazione del regolamento P2B.
Il giudice di primo grado aveva annullato gli atti applicando i principi della sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2024, causa C-665/22, resa su rinvio pregiudiziale disposto dallo stesso Tribunale. L’Autorità ha proposto appello deducendo l’omessa verifica dell’ambito soggettivo di applicazione del regolamento e l’omessa valutazione in concreto della giustificazione degli obblighi informativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi per connessione e li ritiene infondati. Sul primo, l’Autorità sostiene che gli obblighi siano rivolti non a tutti gli operatori non stabiliti, ma solo a quelli che offrono servizi a utenti commerciali stabiliti nell’Unione e che, tramite tali servizi, si rivolgono a consumatori europei. La censura è fuori fuoco: è pacifico che alla fattispecie si applichi il regolamento 2019/1150, poiché la società appellata ha sede in Lussemburgo e opera all’interno dell’Unione.
Il Collegio distingue la posizione dalla diversa vicenda decisa con la sentenza n. 2389 del 20 marzo 2026, riguardante una società con sede fuori dall’Unione europea. Nel caso di specie non si prospettano situazioni collocate all’esterno del perimetro di disciplina del regolamento, con la conseguenza che la questione sull’ambito soggettivo non assume rilievo dirimente.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che la Corte di giustizia, nella causa C-665/22 e nella causa C-663/22, ha esaminato in modo diretto lo specifico obbligo di trasmissione dell’IES e le relative informazioni, dichiarandone l’incompatibilità con il diritto unionale. Non si tratta di affermazioni di principio, ma di statuizioni calate proprio sull’obbligo contestato. La Sezione richiama la propria sentenza n. 6911 del 5 agosto 2025, che in materia analoga aveva escluso la compatibilità degli obblighi di iscrizione al ROC, di invio dell’IES e di versamento del contributo.
Il Collegio ribadisce il carattere vincolante erga omnes dell’interpretazione resa in sede pregiudiziale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 4 giugno 2024, la Cassazione n. 29258 del 20 ottobre 2021 e l’Adunanza plenaria n. 4 del 22 marzo 2024. Al giudice nazionale resta solo il compito di verificare se le statuizioni trovino applicazione al caso concreto, senza margini per una diversa lettura in fatto o in diritto.
Quanto alla dedotta proporzionalità della misura, il Collegio osserva che uno Stato membro non può, ai fini dell’applicazione del regolamento P2B, raccogliere informazioni scelte in maniera arbitraria sul presupposto che possano servire alla Commissione. Il regolamento impone che tali informazioni siano fornite solo su richiesta dell’istituzione, che può rivolgersi direttamente ai fornitori. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’Autorità appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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