Retrodatazione della nomina e risarcimento per tardiva assunzione nel pubblico impiego (TAR Toscana n. 2098 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione di un rapporto di pubblico impiego, l’amministrazione è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva limitata ai soli effetti giuridici, e non anche a quelli economici, poiché la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l’assunzione del servizio. La retroattività degli effetti economici si giustifica unicamente nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto già in atto. Resta salva la risarcibilità per equivalente dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla mancata o ritardata assunzione imputabile a colpa dell’amministrazione. Il danno patrimoniale da perdita di chances retributive va commisurato al trattamento tabellare netto non goduto, con esclusione delle voci legate al concreto svolgimento del rapporto e con decurtazione equitativa del 30%, senza detrazione dell’aliunde perceptum non provato.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di trecento agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto nel giugno 2015, venendone escluso per mancato superamento degli accertamenti di idoneità psico-fisica ai sensi dell’art. 123, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 443/1992. Impugnata l’esclusione davanti al TAR Lazio, che dapprima lo ha ammesso in via d’urgenza e poi ha annullato il provvedimento con sentenza passata in giudicato, l’interessato è stato avviato al corso di formazione solo il 30 dicembre 2020 e inquadrato con decorrenza da quella data, mentre i colleghi di concorso erano stati avviati nel giugno 2019.
Il ricorrente ha quindi chiesto la ricostruzione della carriera con retrodatazione della nomina e pari anzianità, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Ministero della Giustizia ha resistito sostenendo l’insussistenza dei presupposti della retrodatazione e del danno, essendo l’esclusione fondata su discrezionalità tecnica opinabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione del rapporto, la retroazione opera per i soli effetti giuridici. La retribuzione richiede un rapporto sinallagmatico effettivamente iniziato, sicché la retroattività economica resta confinata all’ipotesi di arbitraria interruzione di un rapporto già in corso. Sono citati, fra le molte, Cons. Stato, sez. VI, n. 8042 del 2021, sez. III, n. 6561 del 2020 e sez. III, n. 510 del 2018.
Nel caso concreto, la sentenza del TAR Lazio ha accertato l’illegittimità dell’esclusione e la verificazione esperita dimostra che il Ministero è incorso in un travisamento riconducibile a malgoverno delle regole tecnico-scientifiche applicate. Da ciò il Collegio desume la colpa dell’amministrazione, non emergendo profili di errore scusabile: il riferimento alla “particolarità” della questione contenuto nella sentenza del TAR Lazio rileva ai soli fini della compensazione delle spese.
L’illegittimità dell’esclusione è causalmente collegata alla ritardata assunzione, poiché il ricorrente sarebbe stato avviato alla formazione nel giugno 2019 e non un anno e mezzo dopo. Spetta pertanto la retrodatazione della nomina con le ricadute in punto di anzianità di servizio e scatti retributivi, così da equiparare la posizione a quella dei colleghi arruolati.
Per il periodo tra giugno 2019 e dicembre 2020 il Collegio riconosce il danno patrimoniale commisurato al trattamento tabellare netto non goduto, escludendo le voci legate al concreto svolgimento del rapporto e applicando una decurtazione equitativa del 30%, correlata alla libera disponibilità delle energie psico-fisiche. La decurtazione non tiene conto dell’aliunde perceptum, allegato dal Ministero in modo generico. È invece respinta la domanda di danno non patrimoniale, dedotta in termini generici e priva di principio di prova. Trattandosi di debito di valore, si aggiungono rivalutazione e interessi compensativi, questi ultimi calcolati sull’importo non attualizzato e rivalutato anno per anno, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c.
Nota della Redazione
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