Carta elettronica docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2936 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e dalla rituale notificazione del titolo esecutivo. Una volta fornita tale prova, incombe sull’amministrazione l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendono inefficace quel titolo, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che si costituisca con atto di mera forma e non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non assolve tale onere. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il dirigente ministeriale nominato commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Una sentenza del giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori.

Il ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata il 15 novembre 2024 e passata in giudicato, non aveva ricevuto alcuna concreta esecuzione da parte dell’amministrazione. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Superati questi passaggi, il ricorso è stato ritenuto fondato.

Il percorso argomentativo si concentra sulla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Incombeva dunque sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo di esecuzione è stato esteso alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, per provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479 e ad altre decisioni conformi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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