Furto di energia con allaccio abusivo e contestazione in fatto dell’aggravante (Cass. pen. Sez. 5 n. 13058 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. ha natura “valutativa”, imponendo una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio. La relativa contestazione può essere effettuata non solo con l’indicazione della norma, ma anche in forma “non formale” o “in fatto”, quando la descrizione dell’imputazione riporti, in maniera chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, rendendo manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di aver sottratto un bene destinato alla collettività. La contestazione “in fatto” è ammissibile anche per le aggravanti valutative, purché la formulazione evochi puntualmente gli elementi costitutivi della fattispecie, nel rispetto del diritto di difesa. Il reato di furto di energia elettrica è configurabile anche quando l’allaccio abusivo alla rete sia stato materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che faccia uso dell’allaccio altrui. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il Fatto
Con sentenza del 05/06/2025, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di due imputati per il reato di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessati di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione della società che la gestiva. La Corte territoriale ha ritenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. contestata in fatto, confermando il giudizio di penale responsabilità. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha dichiarato i ricorsi infondati. In ordine al primo motivo, la Corte ha esaminato la natura della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., chiarendo come essa abbia carattere “valutativo”, in quanto richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura del bene e sulla sua destinazione al pubblico servizio. Richiamando i recenti approdi delle Sezioni Unite n. 24906 del 2019, la Corte ha precisato che la contestazione può essere effettuata anche attraverso una contestazione “in fatto” o “non formale”, quando la descrizione del capo di imputazione renda manifesto all’imputato di doversi difendere dall’accusa di aver sottratto un bene posto al servizio dell’intera collettività. Questa modalità è ammissibile anche per le circostanze aggravanti valutative, purché la formulazione sia congegnata in modo da evocare puntualmente gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto la contestazione adeguata, poiché nel capo di imputazione si faceva riferimento a una condotta di furto di energia realizzata mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. Una rete di tale natura è capace di dare luogo a un servizio destinato a raggiungere un numero indeterminato di utenti, per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica. La motivazione della Corte d’appello, che ha ritenuto immediatamente percepibile la destinazione a pubblico servizio della res sottratta, è stata quindi giudicata esente da vizi giuridici e logici.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancanza di elementi indiziari, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. L’accertamento aveva consentito di verificare che il cavo abusivamente allacciato alla rete conduceva al caravan in cui abitavano gli imputati, e che l’allaccio alimentava un condizionatore. La compresenza di uno degli imputati al momento della scoperta e la convivenza stabile del nucleo familiare hanno confermato l’utilizzo consapevole dell’energia sottratta. Sul punto, la Corte ha ribadito che il reato è configurabile anche quando l’allaccio sia stato materialmente compiuto da altri e l’agente si sia limitato a farne uso.
Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente, è stato infine ritenuto manifestamente infondato, trattandosi di un potere valutativo del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione risulti congrua con riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti