Il trattenimento non convalidato esige motivazione approfondita sulla salute (Cass. pen. Sez. 1 n. 1064 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il giudice della convalida deve esercitare un controllo rigoroso e penetrante sui presupposti del provvedimento, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 96 del 2025. Qualora le condizioni di salute del trattenuto costituiscano un profilo controverso e decisivo ai fini della valutazione, l’obbligo motivazionale del giudice deve essere assolto in modo stringente, mediante un percorso argomentativo congruo, fondato su criteri di valutazione clinici consolidati e su un’adeguata piattaforma conoscitiva, non essendo sufficiente il ricorso a mere argomentazioni di natura logica. La valutazione della pericolosità sociale del trattenuto deve essere coerente con gli elementi di giudizio risultanti dal compendio informativo.

Il Fatto

Un cittadino straniero, entrato in Italia nel 2018 sotto falsa identità e successivamente destinatario di una domanda di asilo cui era stata concessa la protezione sussidiaria, vedeva revocata tale protezione con provvedimento della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 31 maggio 2025, sulla base di una pluralità di elementi, tra cui l’uso sistematico di generalità false, la commissione di numerosi reati, una condanna definitiva del 21 giugno 2021 e la segnalazione come soggetto pericoloso per l’ordine pubblico.

A seguito della revoca, il Questore di Bergamo disponeva un primo trattenimento il 19 novembre 2025, non convalidato dalla Corte di appello di Brescia. Un secondo decreto di trattenimento, emesso il 24 novembre 2025, veniva anch’esso non convalidato dalla Corte territoriale con decreto del 27 novembre 2025, sulla base della “fragilità psico-fisica” del trattenuto e della mancata convalida del provvedimento precedente. Avverso tale decreto, l’Avvocatura generale dello Stato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dall’analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025. Tale pronuncia, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 14 T.U. imm., aveva rivolto un monito al legislatore per l’introduzione di una disciplina compiuta che delimitassi la discrezionalità dell’amministrazione in materia di trattenimento, sottolineando la centralità della libertà personale nel disegno costituzionale.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte di appello di Brescia, conformandosi a tali indicazioni ermeneutiche, aveva fondato la mancata convalida sull’esistenza di una “attuale problematica di verosimile dipendenza da abuso di sostanze” del trattenuto. Tuttavia, siffatte conclusioni risultavano contraddette dal compendio processuale, in particolare dal referto della visita medica effettuata il 24 novembre 2025, dal quale emergeva che il trattenuto era vigile, collaborante e privo di patologie incompatibili con la permanenza in comunità ristrette.

La Corte ha quindi affermato che, su un profilo controverso e decisivo come quello delle condizioni di salute, l’obbligo motivazionale del giudice della convalida deve essere assolto in modo stringente e penetrante, mediante un percorso argomentativo che dia conto dei criteri di valutazione applicati e della loro rispondenza a parametri clinici consolidati. Le conclusioni sulla pericolosità sociale, basate su argomentazioni di natura logica non sorrette da adeguata piattaforma conoscitiva, sono state ritenute contrastanti con gli elementi di giudizio del provvedimento questorile.

La Corte ha infine rilevato che la diversa valutazione del compendio informativo avrebbe dovuto considerare i numerosi procedimenti penali pendenti, la condanna definitiva per tentato furto aggravato e falsa attestazione, il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e l’avviso orale emesso dal Questore. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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