Obbligo di provvedere sull’istanza di permesso di soggiorno e silenzio della P.A (TAR Lombardia n. 2163 del 13.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo di provvedere mediante atto espresso, senza delibare nel merito l’istanza del privato. La cognizione piena sulla fondatezza resta circoscritta alle ipotesi di manifesta fondatezza o di manifesta infondatezza, nelle quali la soluzione è vincolata o del tutto diseconomica. L’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso sussiste anche quando l’istanza sia inaccoglibile per irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, dovendo la p.a. esplicitare le relative ragioni. Integrano i presupposti degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. l’inerzia serbata sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno da parte di chi sia già titolare di nulla osta per lavoro subordinato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per motivi di lavoro subordinato nell’ambito della procedura sui flussi, con scadenza fissata al 20 novembre 2023. Una volta entrato in Italia, rilevava che la ditta che aveva incardinato la pratica era cessata. La richiesta di verifica della presenza sul territorio non veniva riscontrata e le successive diffide restavano prive di esito.

Il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza sollecitata da ultimo il 21 ottobre 2023, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e formulando domanda risarcitoria. Si costituiva l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. Con l’introduzione dell’art. 21-bis della legge n. 1034/1971 il giudizio sul silenzio restava circoscritto all’inattività dell’amministrazione, con controllo di sola legittimità. Le modifiche del 2005 e la previsione di termini certi di conclusione hanno consentito di configurare l’omissione come silenzio significativo di non accoglimento dell’istanza.

Resta tuttavia prevalente l’orientamento secondo cui il rito speciale esprime una giurisdizione di legittimità, che conduce alla declaratoria dell’obbligo di provvedere senza anticipare la delibazione del merito, postulando questa la fase cognitoria di accertamento. La questione va risolta nel rispetto del principio di separazione tra i poteri.

Nel regime attuale il potere del giudice è condizionato dalle risultanze processuali idonee a comprovare la fondatezza dell’istanza. Il Collegio ritiene di non poter giudicare sulla fondatezza dell’istanza, limitando la cognizione all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia. La conoscenza del merito opera nelle sole ipotesi di manifesta fondatezza — provvedimenti dovuti o vincolati — e di manifesta infondatezza, ove l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto, richiamando Cons. Stato, IV, 16.9.2008, n. 4362 e Cons. Stato, IV, 28.4.2008, n. 1873.

Il Collegio esclude l’applicabilità del termine di 180 giorni nella lettura data da Cons. Stato n. 3578/2022, che lo reputa di immediata portata applicativa nei procedimenti su cittadinanza e immigrazione. Il mancato riscontro all’istanza contrasta con i principi di buon andamento e con l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone di provvedere anche in caso di manifesta irricevibilità o infondatezza, superando la tradizionale impostazione dell’economicità dell’azione amministrativa richiamando Cons. Stato, III, n. 3827/2016.

Integrati i presupposti degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la Prefettura deve provvedere con atto espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La sentenza sarà trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria è rinviata al rito ordinario, con udienza pubblica fissata al 19 febbraio 2025 e spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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