Obblighi di ripristino ambientale e cessione di ramo d’azienda (TAR Lombardia n. 2167 del 13.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di ripristino ambientale assunti con la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 14 del 1998 non costituiscono un rapporto privatistico di carattere patrimoniale, ma disciplina di un rapporto pubblicistico connesso all’autorizzazione e ascrivibile all’accordo integrativo del provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il successore a titolo particolare o universale del soggetto obbligato al ripristino è tenuto all’adempimento anche in assenza di voltura dell’autorizzazione, poiché la normativa regionale integra e non limita la successione civilistica. Il cessionario di ramo d’azienda risponde in solido dei debiti aziendali anche quando non risultino dalle scritture contabili, se ne aveva concreta conoscenza al momento dell’acquisto: l’abuso del diritto impedisce di invocare la limitazione di responsabilità. La sopravvenuta impossibilità della prestazione per diversa regolazione provinciale converte l’obbligo in responsabilità risarcitoria, salva la prova della causa non imputabile.
Il Fatto
Il Comune ricorrente agisce per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi di ripristino ambientale relativi a un’area utilizzata come cava e per la condanna delle società resistenti, ritenute successore della società originariamente obbligata, all’esecuzione delle opere e al risarcimento del danno. Le convenzioni del 2002, stipulate in attuazione dell’art. 15 della legge regionale n. 14 del 1998, prevedevano interventi di ricostituzione boschiva, impermeabilizzazione e ingegneria naturalistica, da eseguirsi in parallelo all’attività estrattiva.
La società originaria è stata incorporata in altra società e il ramo d’azienda estrattivo è stato poi ceduto a un ulteriore soggetto. Le resistenti eccepiscono il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità, la prescrizione, l’estinzione dell’obbligo per effetto della successiva autorizzazione provinciale e il difetto di legittimazione. All’udienza del 6 giugno 2024 il difensore del Comune rinuncia alla domanda di esecuzione in forma specifica, insistendo sull’interesse risarcitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari richiamando la sentenza del 27 febbraio 2023, n. 495, resa su ricorso parallelo. La convenzione ex art. 15 della legge regionale n. 14 del 1998 non è riconducibile all’art. 1321 cod. civ., ma disciplina un rapporto pubblicistico: appartiene all’accordo integrativo del provvedimento e rientra nella giurisdizione esclusiva. La clausola compromissoria concerne solo l’interpretazione e la quantificazione del materiale estratto, non l’esecuzione degli obblighi. Nei giudizi su diritti soggettivi non è configurabile il controinteressato, e il creditore solidale può agire autonomamente.
Quanto alla legittimazione passiva, l’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 14 del 1998 non subordina la successione nell’obbligo alla voltura: la norma è posta a tutela dell’interesse pubblico e integra, senza limitarla, la disciplina civilistica, altrimenti contrastante con l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La società incorporante subentra ex art. 2504-bis cod. civ. e non è liberata dalla cessione, non potendo invocare l’art. 1218 cod. civ. senza provare la causa non imputabile.
Sull’art. 2560, secondo comma, cod. civ., il Collegio dà atto dell’orientamento che esige l’annotazione contabile (Cass. civ. n. 21561/2020; n. 22418/2017), ma aderisce alla lettura che la ritiene non decisiva in presenza di concreta conoscenza del debito e di operazione verosimilmente fraudolenta (Cass. civ. n. 32134/2019; Sezioni Unite n. 5054/2017). Il principio che vieta l’abuso del diritto impedisce al cessionario in mala fede di giovarsi del limite. Nel caso concreto la cessionaria, con nota del 1° marzo 2013, aveva espressamente assunto l’impegno al ripristino: prova della conoscenza del debito.
La prescrizione non è maturata, poiché il termine decorre dall’ultimazione degli scavi per i singoli lotti, non provata dalle resistenti. La successiva autorizzazione provinciale del 2017 ha reso impossibile l’esecuzione secondo le convenzioni: l’obbligazione si converte in responsabilità risarcitoria, restando a carico del debitore la prova della mancanza di colpa, non fornita.
Nel merito, il Collegio esclude il ristoro dei costi delle opere non più eseguibili e riconosce il danno non patrimoniale per la prolungata presenza di un’area degradata, bene di rilievo costituzionale ex art. 9 Cost., nonché il danno all’immagine. Applica il concorso colposo del creditore ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. per la tardiva attivazione e liquida equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., euro 100.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1321 c.c. – Nozione
- Art. 2504-bis c.c. – Effetti della fusione
- Art. 2560 c.c. – Debiti relativi all'azienda ceduta