Cumulo alla rinfusa e requisiti premiali nei consorzi di imprese artigiane (Cons. Stato n. 2676 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del cumulo alla rinfusa, nella versione del d.lgs. n. 36 del 2023 antecedente al correttivo d.lgs. n. 209 del 2024, si applica ai soli consorzi stabili e nei limiti dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento. Esso non può essere esteso, per analogia, ai requisiti premiali, stante la natura eccezionale della norma e il divieto dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il punteggio aggiuntivo per la certificazione di parità di genere ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006 inerisce alla qualità oggettiva della prestazione e presuppone il possesso del requisito da parte delle consorziate esecutrici, salvo avvalimento contrattuale ex art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023. Un consorzio di imprese artigiane può qualificarsi come consorzio stabile ove disponga di una comune struttura di impresa.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Perugia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di lavori di restauro, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e un massimo di 30 punti per l’offerta economica e 70 per quella tecnica. Il disciplinare prevedeva l’attribuzione di 2 punti al concorrente munito della certificazione per la parità di genere.
All’esito della valutazione, il Consorzio Integra risultava primo con 82,95 punti; il Consorzio Arco secondo con 81,66, con un distacco di 1,29 punti. La commissione aveva negato al secondo classificato i 2 punti, poiché la certificazione era posseduta dal consorzio e non dalle consorziate designate esecutrici. Il RUP respinse l’istanza di riesame e seguì l’aggiudicazione in favore del Consorzio Integra. Il TAR Umbria, con sentenza in forma semplificata, accolse il ricorso del secondo classificato e annullò l’aggiudicazione. Il Consorzio Integra ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di consorzio stabile, individuandone gli elementi nell’autonoma personalità giuridica, nel requisito teleologico e nella comune struttura di impresa, intesa quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. Il cumulo alla rinfusa costituisce un’avvalimento ex lege bidirezionale, inscindibilmente connesso a quella forma di aggregazione. Il correttivo del 2024 ha spezzato tale bilateralità, imponendo alla consorziata assegnataria di qualificarsi in proprio o mediante avvalimento ex art. 104.
Per il caso concreto, antecedente al correttivo, l’applicazione del cumulo esige due condizioni concorrenti. La prima è che il consorzio sia stabile: l’istruttoria conferma che il Consorzio Arco, per patrimonio aziendale, atto di fusione e previsioni statutarie sull’esecuzione diretta dei lavori, è munito di una comune struttura di impresa. La seconda condizione non ricorre: l’art. 67, comma 2, riferisce il meccanismo ai soli requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione, mentre quello in esame è un requisito premiale.
Il Collegio esclude l’applicazione analogica della norma eccezionale e ne sottolinea il disvalore sostanziale: si attribuirebbe lo stesso punteggio a concorrenti in posizione disomogenea rispetto al principio della par condicio competitorum. Il consorzio eseguirebbe la commessa con consorziate prive del requisito, mentre gli altri concorrenti eseguirebbero con aziende munite del requisito.
Quanto all’interpretazione del disciplinare, la nozione di concorrente non può essere disancorata dal soggetto che esegue: la certificazione premiale qualifica la prestazione dal punto di vista oggettivo. Nel caso di specie si registra piena dissociazione soggettiva tra titolare del requisito ed esecutrici. La giurisprudenza che ammette l’avvalimento premiale richiede comunque un contratto ex art. 104 che individui le risorse e il know how, pacificamente assente. La certificazione di parità di genere, quale attributo del compendio aziendale, deve quindi essere posseduta dalle consorziate esecutrici in proprio.
L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi sono compensate per la peculiarità della controversia e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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