Cessazione della materia del contendere per il pagamento della Carta del Docente dopo l’accreditamento (TAR Lombardia n. 1125 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. risulta improcedibile ove l’amministrazione, prima della decisione, provveda spontaneamente a dare esecuzione alla sentenza, accreditando le somme dovute tramite il gestore del servizio informatico. In tal caso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più un interesse concreto e attuale della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Tale declaratoria non esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale e considerando, ai fini della liquidazione, l’avvenuto adempimento tardivo e la serialità dei ricorsi proposti dai medesimi difensori, con conseguente riduzione del compenso ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratto a termine, avevano ottenuto dal Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della Carta del Docente per gli anni scolastici pregressi, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della carta o di strumento equipollente. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’amministrazione nel termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Pertanto, alcuni dei docenti indicati nel giudicato hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza.
La Motivazione del TAR
Il Collegio osserva che, prima della decisione, l’amministrazione ha comunicato l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento tramite la società Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del Docente”. Gli importi riconosciuti dalla sentenza risultavano accreditati nel “borsellino elettronico” di tutti i docenti indicati nel giudicato, compresi quelli non parti del presente giudizio di ottemperanza.
Alla luce di tale sopravvenienza, il giudice ritiene che non residui alcun interesse concreto della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio, disponendo la cessazione della materia del contendere. L’adempimento spontaneo dell’obbligo, sebbene tardivo rispetto all’intimazione, ha infatti integrato l’interesse sostanziale sotteso al ricorso per l’esecuzione del giudicato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il TAR rileva il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha comunque provveduto al pagamento con oltre un anno di ritardo. Al contempo, valorizza la circostanza della serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori, caratterizzati da questioni giuridiche identiche e da modalità gestionali standardizzate, che riducono l’impegno professionale per ciascun giudizio.
Tale elemento giustifica l’applicazione estensiva o analogica dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, che prevede un adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali sostanzialmente identiche, con una riduzione proporzionale del compenso stesso. Il Collegio liquida pertanto le spese in misura inferiore rispetto a quella prevista dal tariffario, oltre a disporre la restituzione del contributo unificato ove versato.
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Nota della Redazione
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