Inammissibile il ricorso privo di procura speciale dopo l’Adunanza plenaria (TAR Lombardia n. 1443 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso nativo digitale è inammissibile quando la procura speciale sia stata rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica insieme al ricorso. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige una procura che indichi l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita. Tale specialità non è assorbita dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la congiunzione telematica certifica l’autografia ma non garantisce che la parte abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né giustifica l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 500,00 per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, relativa all’anno scolastico 2023/2024.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, la parte ha proposto il giudizio di ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 il Collegio ha previamente rilevato l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. impone di segnalare alle parti la questione rilevata d’ufficio. Tuttavia, aderendo a un recente indirizzo del Consiglio di Stato, rileva che l’assenza dei difensori in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, escludendo l’obbligo di avviso.
Nel merito, il ricorso è inammissibile. La procura, rilasciata su foglio analogico separato e notificata in copia informatica, si limita a delegare il difensore “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”. Non indica né il Tribunale amministrativo regionale adito, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione.
Secondo il Collegio, l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige una procura speciale che indichi oggetto, parti e autorità adita. L’unica eccezione è la procura apposta in calce al ricorso, che si incorpora nell’atto per relazione fisica. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non estende tale eccezione al ricorso nativo digitale: la congiunzione telematica certifica l’autografia, ma non assicura che la parte conosca il contenuto dell’atto. Il Collegio dissente dall’orientamento che ammetteva la validità della procura digitalizzata allegata alla PEC, perché non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Il vizio non è sanabile. Dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è ammessa la regolarizzazione. Nemmeno l’errore scusabile è concedibile, perché la pronuncia plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Il ricorso, notificato il 20 novembre 2025, è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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