Obbligo di provvedere sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 413 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni, con applicazione immediata e senza necessità di disposizioni regolamentari attuative. L’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza del privato anche quando questa appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il giudice amministrativo, nel giudizio avverso il silenzio, accerta l’illegittimità dell’inerzia e ordina all’amministrazione di provvedere, senza sostituirsi alla stessa nel merito ove manchi una situazione di manifesta fondatezza o di provvedimento vincolato. La conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro subordinato, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20/2023, avviene al di fuori dei limiti quantitativi del decreto-flussi; l’istanza va perciò esaminata alla luce della normativa sopravvenuta.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto il 7 dicembre 2022 la conversione del permesso di soggiorno, rilasciato per studio e in scadenza il 21 dicembre 2022, in permesso per lavoro subordinato. Non ricevendo riscontro, ha notificato un’istanza di sollecito il 9 maggio 2024 e ha rinnovato la domanda il 20 settembre 2024.

L’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 c.p.a. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito che l’istanza occupava la posizione n. 314 rispetto a 129 quote disponibili per la conversione nelle Province di Milano e Monza-Brianza, risultando in esubero rispetto al decreto-flussi 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto del silenzio, dall’originaria configurazione dell’art. 21-bis della legge n. 1034/1971 fino alla disciplina degli artt. 31 e 117 c.p.a., che consentono l’azione senza previa diffida e fino al perdurare dell’inadempimento. Sul piano sostanziale il giudizio sul silenzio si collega al dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in presenza di una situazione soggettiva qualificata.

Il Tribunale ritiene di non poter sindacare la fondatezza dell’istanza e di limitare la cognizione all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, salvo i casi di manifesta fondatezza — provvedimenti dovuti o vincolati — e di manifesta infondatezza, richiamando Cons. Stato n. 427 del 2007 e Cons. Stato n. 3578/2022.

Nel merito, il riscontro della Prefettura del 20 settembre 2024 riguardava solo l’istanza del 2022, valutata in esubero rispetto alle quote del decreto-flussi 2021. Nessuna risposta è stata data alla domanda rinnovata nella stessa data, che andava esaminata alla luce dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023: i permessi per studio possono essere convertiti al di fuori dei limiti quantitativi annuali.

Il Collegio esclude l’applicazione del termine dilatato dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990 e conferma il termine di 180 giorni per i procedimenti di immigrazione. L’inerzia contrasta con i principi di buon andamento, giustizia ed equità, tanto più dopo la modifica del 2012 che impone di provvedere anche in caso di manifesta irricevibilità o infondatezza dell’istanza. Il ricorso è accolto; la Prefettura deve provvedere entro 30 giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Spese compensate, salvo il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *