Domanda risarcitoria palesemente infondata esime dal vaglio di illegittimità dell’atto (TAR Sicilia n. 489 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la domanda risarcitoria è proposta nel medesimo giudizio in cui viene dichiarata l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda di annullamento, il giudice amministrativo deve previamente verificare l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa risarcitoria, anche in applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Ove la ritenga manifestamente inammissibile o palesemente infondata per difetto dei presupposti essenziali, può prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato. Il danno non patrimoniale, anche quando deriva dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo configurabile in re ipsa. In assenza di lesione alla salute, il pregiudizio non patrimoniale rileva solo in presenza di uno sconvolgimento esistenziale e non di un mero disagio o sconvolgimento dell’agenda.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di garage e residenti in una via del centro urbano, hanno impugnato due determine dirigenziali con cui il Comune aveva istituito una zona scolastica, vietando il transito veicolare e modificando la viabilità dell’area. Deducevano l’incompetenza dell’organo alla delimitazione dell’area pedonale e della zona scolastica, l’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e sproporzione, oltre alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Insieme alla domanda di annullamento i ricorrenti hanno proposto domanda di accesso agli atti e domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Nel corso del giudizio hanno dichiarato di non avere più interesse all’accesso e di coltivare l’azione di annullamento solo ai fini risarcitori, essendo i provvedimenti ormai privi di efficacia per il sopravvenire di una successiva ordinanza dirigenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse: le determine impugnate erano temporalmente scadute e il Comune aveva adottato nel 2023 un nuovo provvedimento di regolazione dell’area. Analoga sorte segue la domanda sull’accesso, espressamente rinunciata in udienza.
Quanto all’azione di annullamento coltivata ai soli fini risarcitori, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il giudice deve previamente scrutinare la domanda risarcitoria e, se la ritiene manifestamente inammissibile o palesemente infondata, prescindere dall’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il Collegio cita sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2022 e una serie di pronunce conformi dei giudici amministrativi di primo grado.
Nel merito, la pretesa risarcitoria è palesemente infondata. I ricorrenti lamentavano la compressione della libertà di locomozione e il pericolo per l’incolumità, ma il pregiudizio non patrimoniale è rimasto indimostrato e privo di minimo supporto probatorio. Il Tribunale esclude che la carenza probatoria possa essere colmata con la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., che opera solo per la quantificazione e non per supplire alla prova della sussistenza del danno. Richiamando Cass. civ., sez. III, n. 28985 del 2019, si ribadisce che la struttura dell’illecito civile richiede la prova della conseguenza pregiudizievole causalmente collegata all’evento lesivo.
In assenza di lesione alla salute, ogni vulnus ad altro valore costituzionalmente tutelato può dar luogo a danno non patrimoniale solo in presenza di uno sconvolgimento esistenziale, non di un mero sconvolgimento dell’agenda, e comunque non a fronte di meri disagi o fastidi (richiamate Cass. civ., sez. III, n. 220 del 2023 e altre conformi). La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. è dichiarata inaccoglibile per genericità. Spese compensate.
Nota della Redazione
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