Ottemperanza e conversione del rito davanti al giudice amministrativo (TAR Calabria n. 2164 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una domanda congiunta di ottemperanza e di annullamento, il giudice amministrativo, qualora non ravvisi il dedotto contrasto con una propria precedente sentenza, deve procedere alla conversione del rito ed esaminare la domanda di annullamento. Il nuovo atto emanato dall’amministrazione dopo l’annullamento giurisdizionale integra violazione o elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, il cui contenuto sia integralmente desumibile nei tratti essenziali dalla sentenza. La verifica dell’ottemperanza implica il riscontro della difformità specifica dell’atto rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire. Ove il bilanciamento di interessi e la valutazione autonoma imposti dal giudicato risultino svolti, il parametro di legittimità dei nuovi atti non è più il giudicato, bensì la normativa di settore.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 57 del 14.01.2025, passata in giudicato, con cui era stato annullato il diniego al rilascio del PAUR relativo a un parco eolico. Con quel primo provvedimento l’amministrazione procedente aveva richiamato acriticamente il parere negativo del Settore competente, qualificato come fulcro del PAUR, senza comporre gli interessi in concorso.
Dopo la sentenza, l’amministrazione ha riavviato il procedimento e la conferenza di servizi si è conclusa con determinazione negativa, recepita con decreto dirigenziale del 29.07.2025. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, deducendo che la nuova determinazione riproponeva gli stessi vizi. In via subordinata ha chiesto l’annullamento, previa conversione del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i poteri del giudice dell’ottemperanza, richiamando il proprio consolidato orientamento: l’oggetto del giudizio è la verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, da condurre nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato della sentenza. La puntuale attività di interpretazione del giudicato va svolta sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum.
Da tale premessa deriva il limite del giudizio: in sede di ottemperanza non può riconoscersi un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire, né possono proporsi domande estranee al decisum. La ricostruzione dei poteri del giudice non vulnera i principi degli artt. 24, 111 e 113 Cost., ma ne rappresenta il contemperamento con la dinamicità dell’azione amministrativa.
Il Tribunale distingue poi la nozione di violazione o elusione del giudicato. Il nuovo atto è illegittimo solo se il giudicato imponeva un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile dalla sentenza. L’elusione ricorre quando l’amministrazione, pur dando formalmente esecuzione alle statuizioni, persegue l’obiettivo di aggirarle sostanzialmente.
Applicando tali coordinate, la domanda di nullità è infondata. La sentenza passata in giudicato si era attestata sull’insufficienza della motivazione che si era appiattita sul parere negativo del Settore e sulla portata vincolante del parere della Soprintendenza. Nel caso concreto, tuttavia, l’amministrazione ha dato rilievo ai provvedimenti negativi sopravvenuti sulla base di una rinnovata istruttoria, e il bilanciamento di interessi e la valutazione autonoma imposti dal giudicato risultano svolti.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della nullità e l’accoglimento della richiesta di conversione del rito, non opposta dalle parti resistenti, ai fini dell’esame della domanda subordinata di annullamento. Il Collegio fissa la trattazione del merito all’udienza pubblica e compensa le spese della fase, tenuto conto dei margini interpretativi e della non definitività della decisione.
Nota della Redazione
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