Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Lazio n. 179 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere sull’istanza con cui il privato chiede l’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, qualora la procedura ablatoria non si sia conclusa in alcuno dei modi previsti dalla legge. L’inerzia integra inadempimento di un preciso obbligo giuridico e legittima il ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il potere è doveroso quanto all’avvio del procedimento, ma discrezionale nel contenuto, dovendosi l’ente determinare tra l’opzione acquisitiva e quella restitutoria secondo i parametri del comma 4. La proposta transattiva non costituisce riscontro, positivo o negativo, all’istanza e non fa venire meno l’interesse al ricorso. Resta estranea al giudizio sul silenzio ogni valutazione sul quantum dell’offerta.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Latina per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida del 24 maggio 2024. Con tale atto l’ente era stato invitato a pronunciarsi ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e a formulare una proposta risarcitoria per i danni derivanti dall’occupazione illegittima dell’area di sua proprietà, destinata alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

Il Comune si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante l’invio alla ricorrente di un’offerta transattiva, rimasta priva di riscontro. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa fattuale pacifica, emergente dagli atti e non contestata: l’occupazione dei terreni della ricorrente per opere di pubblico interesse; la mancata adozione di un atto traslativo della proprietà, sub specie di decreto di esproprio o di atto definitivo di cessione volontaria ex art. 45 del d.P.R. n. 327/2001; la mancata corresponsione di alcuna somma per l’occupazione o l’espropriazione.

Da tali circostanze il Tribunale trae la conseguenza che la procedura ablatoria non si è conclusa in alcuno dei modi previsti dalla legge e che, quindi, grava sul Comune l’obbligo di determinarsi sulla diffida. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere sulle istanze di esercizio del potere di acquisizione sanante e che l’inerzia, integrando l’inadempimento di un obbligo giuridico, è contestabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

Il ricorso è ritenuto tempestivo ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.: l’azione avverso il silenzio può proporsi finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La notifica risale al 18 dicembre 2024, dunque entro il termine annuale decorrente dal trentesimo giorno dalla scadenza del termine ordinario del procedimento avviato con la diffida.

Quanto al riscontro fornito dall’ente, il Tribunale esclude che l’offerta transattiva — priva di seguito e mai accettata — costituisca risposta all’istanza di esercizio del potere dell’art. 42-bis. In linea con un proprio precedente, il Collegio afferma che deve escludersi sia che l’Amministrazione abbia provveduto, sia che sia venuto meno l’interesse al ricorso.

Nel determinare il contenuto della condanna, il Collegio precisa la natura del potere: esso è doveroso quanto all’avvio del procedimento, ma discrezionale nel contenuto, dovendosi optare in modo formale ed espresso tra l’acquisizione dell’area ex art. 42-bis e la restituzione del bene previo ripristino dello stato dei luoghi, secondo gli stringenti parametri valutativi del comma 4. Ogni valutazione sul quantum dell’offerta esula dall’oggetto del giudizio, circoscritto all’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il ricorso è quindi accolto, con condanna del Comune ad adottare un provvedimento espresso senza vincolo di contenuto nel termine di 60 giorni, nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *