Carta docente: obbligazione di dare e ottemperanza del giudicato lavoristico (TAR Lombardia n. 183 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta il diritto del docente alla carta elettronica e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione contiene una condanna ad un’obbligazione pecuniaria di dare, di importo agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica, e non una condanna generica ad un facere. Le difficoltà finanziarie dell’Amministrazione, ove meramente affermate, non ostano all’ottemperanza, potendosi procedere mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, ordina l’esecuzione e nomina, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 79/2024, pubblicata il 13.03.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500 euro annui, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e, in memoria, ha sostenuto che la sentenza ottemperanda configurerebbe una condanna generica ad un facere, implicante complesse verifiche amministrativo-contabili e subordinata all’accertamento della capienza dei fondi. A sostegno ha prodotto due sentenze della Corte di appello di Brescia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge la tesi erariale. La sentenza ottemperanda contiene una condanna al pagamento di 500 euro per ogni anno scolastico dedotto e non può essere qualificata come condanna generica, essendo l’importo complessivo agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica. Si tratta, dunque, di un’obbligazione pecuniaria di dare.
Quanto alle asserite difficoltà finanziarie, il Collegio osserva che esse non osterebbero all’esecuzione, potendosi procedere mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, giusta l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e i decreti ministeriali ivi richiamati, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, sez. II, n. 858/2013; TAR Roma, sez. I, n. 7096/2012). Le sentenze della Corte di appello di Brescia prodotte dall’Amministrazione attengono a distinte controversie e non incidono sull’esecuzione del titolo in esame.
Il Collegio rileva poi che la sentenza n. 79/2024 è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale, integrandosi così la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La Corte precisa che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale.
Nel merito il ricorso è accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. Il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante riconoscimento del beneficio. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che agirà quale organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio (C.d.S., a.p., n. 8/2021), anche attraverso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione.
Il Collegio non accoglie invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola eccessivamente afflittiva, anche in considerazione dell’esiguità del debito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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