Obbligo di provvedere anche su istanza improcedibile e silenzio del SUAP (Cons. Stato n. 6694 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso non viene meno quando l’istanza del privato sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la pubblica amministrazione può emanare un provvedimento in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, con attenuazione dell’onere motivazionale ma non dell’obbligo di provvedere. L’esclusione di tale obbligo opera solo quando la p.a. si sia già pronunciata sull’istanza, adempiendo al proprio dovere, e non è invocabile in presenza di un’azione amministrativa non lineare e contraddittoria che richieda un intervento conclusivo e chiarificatore. Il principio di buona fede opera in modo bilaterale, non solo verso l’amministrazione ma anche verso il cittadino.

Il Fatto

La società appellante presenta in data 16 ottobre 2023 un’istanza di P.A.S. ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con annesso allevamento ovino. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale rende due pareri negativi, il primo pervenuto al SUAP in data 24 novembre 2023 e il secondo in data 4 maggio 2024, entrambi impugnati dinanzi al TAR Puglia e dichiarati inammissibili per carenza di interesse con la sentenza n. 1182 del 2024, sul rilievo della loro natura infraprocedimentale.

A fronte dell’inerzia del Comune, la società diffida il SUAP in data 10 aprile 2024 a definire il procedimento con provvedimento espresso e propone ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il TAR Puglia, con sentenza n. 349 del 2025, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, ritenendo che la mancanza del titolo di disponibilità delle aree precluda in radice l’interesse e l’obbligo di provvedere. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio incentra la decisione sull’art. 2 legge n. 241/1990, letto come attuazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il dovere di concludere il procedimento entro un termine prestabilito, specie se iniziato su istanza di parte, serve a evitare che il cittadino resti esposto all’incertezza derivante da un comportamento ondivago e negligente dell’amministrazione.

Da qui la regola centrale: l’obbligo di concludere non è escluso neanche se l’istanza è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tal caso il primo comma, ultima parte, dell’art. 2 consente un provvedimento in forma semplificata, con motivazione sintetica, secondo lo schema ripreso dall’art. 74 c.p.a.: non viene meno l’obbligo di provvedere, ma si attenua solo l’onere motivazionale.

La Corte richiama la giurisprudenza che ha escluso l’obbligo in caso di ostinata reiterazione di istanze già respinte (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 21 maggio 2019, n. 3269). In quelle ipotesi l’esclusione deriva dal fatto che la p.a. si è già pronunciata, adempiendo al dovere; e la ratio dell’obbligo cade perché non vi è incertezza, ma solo una condotta del privato contraria a buona fede, non meritevole di tutela.

Nel caso concreto l’istanza non è capziosamente reiterata: è stata determinata dalla non linearità e contraddittorietà della complessiva azione amministrativa, che richiedeva un intervento conclusivo e chiarificatore dell’amministrazione civica. La sentenza di primo grado ha quindi errato nel sostituire la propria valutazione sui presupposti sostanziali al dovere procedimentale, travalicando i limiti del rito sul silenzio.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con condanna del Comune a emanare entro 60 giorni il provvedimento espresso di conclusione del procedimento. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico del Comune e del Consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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