Schede valutative dei militari autonome e termini procedimentali ordinatori (TAR Puglia n. 283 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento di compilazione della scheda valutativa del personale militare, previsti dall’art. 1046, comma 1, lett. i), par. 2, del d.P.R. n. 90/2010, hanno natura ordinatoria ove non espressamente qualificati come perentori dalla legge o da un provvedimento giurisdizionale. La loro violazione non determina pertanto l’invalidità del provvedimento finale. Le schede valutative assolvono una funzione diacronica di rappresentazione del rendimento e sono autonome l’una dall’altra: il peggioramento della qualifica rispetto a periodi precedenti non integra eccesso di potere per contraddittorietà né impone un obbligo di motivazione specifica. La motivazione è insita nella compilazione analitica della scheda, salvo che siano attribuiti “valori estremi”.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina militare con il grado di Tenente di Vascello del Corpo di Commissariato, impugna la scheda valutativa n. 17 del 22.5.2020, relativa al periodo di servizio tra il 29.9.2018 e il 28.9.2019, nella parte in cui gli assegna la qualifica finale “superiore alla media”. Contestualmente impugna il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto in data 29.7.2020.
Il militare deduce la violazione del termine di conclusione del procedimento, la contraddittorietà rispetto alla qualifica “eccellente” ottenuta nella precedente scheda e il difetto di motivazione sulla degradazione del giudizio. Il TAR, con ordinanza n. 79 del 4.2.2021, aveva respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora. La causa giunge in decisione all’udienza del 14.2.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la censura sul termine procedimentale. Richiamando un indirizzo consolidato (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 437/2015; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2195/2006), afferma che i termini procedimentali sono ordinatori quando la legge non li qualifichi espressamente come perentori. Poiché l’art. 1046, comma 1, lett. i), par. 2, del d.P.R. n. 90/2010 non attribuisce tale carattere al termine, l’eventuale superamento non inficia l’atto finale (nello stesso senso TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 5574/2019).
Passando alla dedotta contraddittorietà, il TAR ricorda che le schede valutative hanno la funzione di documentare l’andamento del rendimento sotto il profilo diacronico. È perciò irrilevante che in periodi antecedenti il medesimo soggetto abbia riportato giudizi migliori (Cons. Stato, Sez. II, n. 5692/2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7427/2005). Le singole schede sono autonome e non esiste alcuna prassi che vincoli l’Amministrazione a conservare le qualifiche finali: le doti di un militare possono subire un appannamento nel tempo.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui i giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno senza configurare eccesso di potere e senza obbligo di motivazione specifica (TAR Lazio Roma, Sez. stralcio, n. 13634/2019). La motivazione delle schede è quella risultante dalla compilazione analitica (TAR Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, n. 1039/2009), non essendo richiesta la menzione di fatti specifici, soprattutto in assenza di “valori estremi” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, n. 109/2022). Nel caso concreto la qualifica “superiore alla media” è il livello immediatamente inferiore a quello “eccellente” in precedenza ottenuto.
Le censure mosse in via derivata al silenzio-rigetto seguono la stessa sorte e vengono assorbite. Il ricorso è quindi respinto integralmente. Le spese di lite sono compensate per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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