Risarcimento danni per Xylella fastidiosa: esclusa la colpa delle amministrazioni (TAR Puglia n. 501 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata, ritardata o inadeguata attivazione dei poteri pubblici di contrasto alla diffusione di organismi nocivi, la responsabilità della pubblica amministrazione non può essere affermata in assenza della prova di una condotta connotata da colpa, dovendosi valutare la legittimità dell’esercizio del potere discrezionale con criterio ex ante, nell’ambito di un quadro normativo e scientifico complesso e in continua evoluzione. Il risarcimento del danno per atti o comportamenti autoritativi presuppone comunque la rigorosa dimostrazione, a carico del ricorrente, di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compreso il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso; l’accertamento peritale non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio. La posizione del privato che lamenti l’intempestivo o omesso esercizio di un potere amministrativo di contenimento di un’emergenza fitosanitaria è di interesse legittimo, la cui lesione non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni coltivati ad oliveto in agro di Torchiarolo, Squinzano e San Pietro Vernotico, agivano dinanzi al TAR Puglia nei confronti della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, chiedendo l’accertamento della violazione delle Decisioni di esecuzione della Commissione europea n. 5082/2014 e n. 789/2015 e delle altre disposizioni in materia di contrasto agli organismi nocivi da quarantena. Chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita degli alberi di olivo colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa, danni che, a loro dire, una tempestiva azione amministrativa avrebbe evitato. Le amministrazioni resistenti si costituivano eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, richiamando la propria sentenza n. 1439/2025, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, soprassedendo all’esame delle eccezioni di rito per ragioni di economia processuale. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, dalla Direttiva 2000/29/CE — che impone agli Stati membri il divieto di diffusione degli organismi nocivi da quarantena e l’adozione delle misure necessarie per l’eradicazione o il contenimento — fino al recepimento nazionale di cui al d.lgs. n. 214/2005. Ha quindi ripercorso l’iter provvedimentale seguito dalla Regione Puglia sin dall’ottobre 2013, anno del primo rinvenimento del batterio, evidenziando la pronta attivazione con delibera di Giunta n. 2023 del 2013 e la successiva rimodulazione delle strategie con delibera n. 1842 del 2014.

La sentenza ha escluso la sussistenza di una condotta illegittima delle amministrazioni, rilevando che l’efficacia e la legittimità dei provvedimenti adottati non risultavano adeguatamente contestate. La valutazione della discrezionalità amministrativa non poteva essere effettuata ex post, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite successivamente, ma ex ante, considerando il brevissimo lasso temporale trascorso tra l’insorgenza del fenomeno e i danni lamentati. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, Sez. V, sentenza del 5 settembre 2019, che, pur in un giudizio per inadempimento promosso dalla Commissione, aveva escluso la prova di una violazione ripetuta e costante degli obblighi specifici da parte della Repubblica italiana, valorizzando l’incertezza scientifica circa le cause della diffusione del batterio.

Quanto all’elemento soggettivo, la decisione ha ribadito che la responsabilità della pubblica amministrazione postula la dimostrazione della colpa, configurabile solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto normativo e fattuale tale da palesare negligenza, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. In presenza di un potere caratterizzato da un elevato grado di discrezionalità, come quello esercitato per fronteggiare un’emergenza fitosanitaria, l’errore resta assorbito nel perimetro dell’errore scusabile.

Il Collegio ha infine rilevato la mancata prova del nesso di causalità, non avendo i ricorrenti dimostrato in modo circostanziato quali specifiche azioni od omissioni avrebbero potuto impedire il contagio nei propri fondi. Ha inoltre sottolineato l’inosservanza, da parte dei proprietari, degli oneri di vigilanza, diligenza e custodia sui propri beni, nonché dell’obbligo di informazione al Servizio fitosanitario regionale previsto dalla l.r. n. 4/2017, tanto più che per uno dei ricorrenti risultava prescritto il provvedimento di eradicazione delle piante infette. In tale contesto, la richiesta di CTU è stata ritenuta inidonea a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., non essendo la consulenza un mezzo di prova ma un ausilio per la valutazione di circostanze già acquisite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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