Divieto di detenzione armi e giudizio prognostico di affidabilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 244 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi l’Autorità di pubblica sicurezza è titolare di un potere ampiamente discrezionale, da esercitare attraverso un giudizio prognostico di affidabilità circa il non abuso delle stesse. Tale valutazione, di natura probabilistica e non ancorata alla certezza tipica dell’accertamento penale, ben può prescindere dagli esiti dei procedimenti penali e dall’assenza di condanne. Il diniego di revisione del divieto di detenzione di armi sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia affetto da arbitrarietà o irrazionalità ovvero da difetto di istruttoria e di motivazione. Non sussiste violazione del contraddittorio quando il provvedimento finale si fondi su motivazione sintetica, non essendo imposta l’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali.
Il Fatto
Il ricorrente, già addetto alla vigilanza privata e titolare di porto d’armi per difesa personale e uso sportivo, era destinatario di un provvedimento del Questore di Bolzano di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato dopo un intervento dei Carabinieri nel corso del quale era stato rilevato in abiti civili con l’arma in vista e con oggetti potenzialmente riconducibili alle forze dell’ordine. Il ricorso gerarchico veniva respinto e i procedimenti penali avviati si concludevano con archiviazione e con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Dopo una prima istanza di revisione respinta, il ricorrente presentava una seconda domanda, valorizzando l’attività lavorativa svolta, la condotta di vita regolare e gli esiti penali favorevoli. Il Questore, acquisito un rapporto informativo del Commissariato di P.S., rigettava l’istanza ritenendo non mutate le ragioni del divieto. Il ricorrente impugnava il provvedimento lamentando difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 43, ultimo comma, R.D. n. 773/1931, che consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il potere autorizzatorio costituisce una deroga al divieto generale e la regola resta la non detenzione, con la conseguenza che il controllo dell’Amministrazione deve essere più penetrante rispetto ai provvedimenti permissivi di diverso tipo, come affermato dalla Corte costituzionale n. 440 del 1993 e dalla Corte costituzionale n. 109 del 2019.
Il giudizio prognostico di affidabilità si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un attendibile grado di verosimiglianza. Esso è più stringente del giudizio di pericolosità sociale, potendo il divieto fondarsi su situazioni non sfociate in condanne. Solo una valutazione arbitraria o irrazionale ne consente l’annullamento. Il Collegio richiama però anche l’orientamento secondo cui il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non può avere efficacia sine die, dovendosi riconoscere al destinatario un interesse all’aggiornamento della posizione in presenza di positive sopravvenienze.
Nel caso concreto l’istruttoria del Commissariato è ritenuta adeguata. Il rapporto dà conto della nuova attività lavorativa e dell’assenza di contrasti, ma segnala la persistente fascinazione del ricorrente per le forze di polizia, idonea a fondare il timore di reiterazione di condotte potenzialmente pericolose. Il ricorrente non può dirsi assolto per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen., poiché la declaratoria ex art. 131-bis cod. pen. presuppone l’accertamento dell’illecito e della responsabilità. Irrilevanti risultano l’incensuratezza e l’assenza di procedimenti pendenti, rilevando gli elementi oggettivi emersi in sede di accertamento.
Quanto al preteso difetto di motivazione, la Corte esclude che sussista un obbligo di analitica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto della loro valutazione complessiva. La nota ex art. 10-bis legge n. 241/1990, pur priva dell’esplicitazione dei motivi ostativi, non ha pregiudicato il contraddittorio, poiché il ricorrente ha avuto accesso agli atti e replicato nel merito. Il provvedimento è infine giudicato logico e proporzionato, anche là dove rileva la non indispensabilità del possesso d’arma per l’attività di tiro a segno. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 497-ter c.p. – Possesso di segni distintivi contraffatti