Atelier artistico in concessione demaniale rientra tra le concessioni turistico-ricreative (TAR Toscana n. 1518 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima rilasciata per la gestione di un atelier tecnico-artistico-turistico rientra tra le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative disciplinate dall’art. 3 legge n. 118/2022, con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina di durata. La destinazione dell’immobile a studio professionale del concessionario non vale a sottrarre il rapporto alla normativa, quando la concessione stessa sia stata rilasciata per una finalità turistico-ricreativa e il titolare l’abbia in precedenza qualificata come tale. L’amministrazione non è tenuta a una valutazione individuale delle singole concessioni quando la limitazione temporale discende direttamente dalla legge. Il ricorso che censuri la legittimità costituzionale della disciplina legislativa diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il provvedimento applicativo abbia esaurito i propri effetti e la disciplina sopravvenuta ne abbia superato il contenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, architetto, impugna la deliberazione della Giunta comunale n. 461 del 28.12.2023 e la determinazione dirigenziale n. 1815 del 28.12.2023, con cui è stata limitata al 31.12.2024 la validità delle concessioni demaniali marittime, tra cui la concessione-contratto n. 105/2005 di cui è titolare. L’atto è adottato in applicazione dell’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022.
Il ricorrente chiede anche accertarsi che la disciplina contrattuale della concessione non sia retroattivamente invalidata dal quadro normativo sopravvenuto. Il Comune e le amministrazioni statali resistono, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, stante il sopravvenire del d.l. n. 131/2024, che ha previsto l’efficacia delle concessioni fino al 30.09.2027. Nel corso dell’udienza il ricorrente insiste sul primo motivo e aderisce all’eccezione per le censure residue.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si sostiene che gli atti impugnati, riferiti alle concessioni balneari, non potessero riguardare la concessione-contratto n. 105/2005, destinata ad atelier professionale di architetto paesaggista. Il Tribunale ritiene la censura infondata.
È dirimente constatare che la concessione è stata rilasciata nell’anno 1999 per utilizzarla come “Atelier tecnico-artistico-turistico”, rientrando così nelle concessioni demaniali turistico-ricreative richiamate dall’art. 3 legge n. 118/2022. La norma si applica alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art. 1 d.l. n. 400/1993, che contempla anche la gestione di strutture ricettive e ricreative (lett. g) e i servizi di altra natura e la conduzione di strutture ad uso abitativo (lett. f).
L’amministrazione ha inoltre evidenziato che nell’immobile il ricorrente, oltre all’attività professionale, espone sculture e fotografie ed è meta di visitatori, circostanza che consente di inquadrare il rapporto nella nozione di concessione turistica-ricreativa. Assume rilievo decisivo il fatto che lo stesso ricorrente, in sede di richiesta di proroga del 26.11.2019, aveva affermato che la propria concessione era disciplinata dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 400/1993 e che ad essa si applicava la proroga al 2033. Il motivo è pertanto respinto.
Quanto alle censure residue, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità per l’adesione del ricorrente all’eccezione dell’amministrazione. Il provvedimento che ha limitato la durata al 31.12.2024 è ormai privo di effetti e la disciplina vigente al momento della sua adozione risulta superata. Il ricorso è quindi in parte infondato e in parte improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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