Obbligo di provvedere sull’istanza di terapia ABA e silenzio della ASL (TAR Trentino-Alto Adige n. 279 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di azione avverso il silenzio, l’Amministrazione sanitaria ha l’obbligo di provvedere sull’istanza di erogazione di una terapia riabilitativa avanzata per un minore, qualora la richiesta sia corredata da una relazione sanitaria che attesta l’evoluzione delle condizioni di salute e da nuove linee guida scientifiche, non potendo ravvisarsi una mera reiterazione di una precedente domanda respinta. Il riconoscimento astratto della terapia A.B.A. nell’ambito dei L.E.A. non determina un automatico diritto soggettivo alla prestazione, richiedendosi una valutazione tecnico-discrezionale di appropriatezza caso per caso, rimessa all’Amministrazione e non al giudice.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico hanno adito il T.R.G.A. per accertare il diritto del figlio a ricevere dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un piano terapeutico individuale comprensivo di terapia psicoeducativa con metodo A.B.A., logopedia, psicomotricità e sostegno alla genitorialità, oltre al monitoraggio. Hanno dedotto l’illegittimità della condotta omissiva serbata a fronte dell’istanza presentata per sollecitare l’erogazione del trattamento e hanno chiesto la condanna a provvedere, in via diretta o mediante rimborso delle spese sostenute per terapie erogate da terzi, con risarcimento del danno.

La ricorrente difesa dell’Azienda ha contestato la fondatezza del ricorso, eccependo l’inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva confermato il diniego opposto a una istanza anteriore. Il Collegio, con ordinanza ex art. 32, comma 2, c.p.a., ha riqualificato la domanda di accertamento dell’omissione in termini di azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’istanza successiva non è mera ripetizione della precedente: si fonda su un recente ricovero valutativo presso un centro specialistico, seguito da una relazione che conferma le diagnosi e propone uno specifico progetto riabilitativo individuale, e sul sopravvenuto aggiornamento delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo. A fronte di un minore in età preadolescenziale, lo stato psichico e fisico è in continua evoluzione e non può ritenersi cristallizzato all’epoca del precedente diniego.

Sussistono quindi elementi nuovi e distinti, idonei a generare in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere. Il riscontro era a maggior ragione necessario trattandosi di un’asserita lesione del diritto alla salute, suffragata da documentazione sanitaria. Il Collegio richiama l’orientamento recente secondo cui il trattamento A.B.A. per i minori rientra nei livelli essenziali di assistenza ex art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge n. 134/2015 (Cons. Stato n. 2129/2022; Cons. Stato, ord. n. 4243 dell’11.11.2024), e la necessità di provvedere su istanze terapeutiche per minori (TAR Torino n. 935/2023).

Il Tribunale precisa però i limiti dell’accoglimento. L’art. 31, comma 3, c.p.a. consente di pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo in caso di attività vincolata o in assenza di margini discrezionali e di istruttoria. La riconducibilità astratta della terapia ai L.E.A. non comporta un riconoscimento automatico del diritto soggettivo all’erogazione: occorre l’accertamento dell’appropriatezza della prestazione, rimesso a una valutazione tecnico-discrezionale caso per caso. Le linee guida stesse prevedono intensità variabili del programma, non standardizzabili a priori (richiamati TAR Napoli n. 2223/2023 e Cons. Stato n. 2129/2022). Osta inoltre una pronuncia di merito il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

La domanda avverso il silenzio è accolta nei limiti indicati: l’Amministrazione deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, termine ritenuto congruo per la natura sensibile degli interessi coinvolti. Il Collegio nomina sin d’ora il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano quale commissario ad acta, in caso di inadempimento. Spese al definitivo; fissata la pubblica udienza del 9 aprile 2025 per la trattazione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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