Nessuna deroga stabile al servizio di default gas per stabilimenti strategici (TAR Lombardia n. 3104 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di uno stabilimento industriale come di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 207/2012, non comporta una deroga generalizzata alla disciplina sostanziale dell’attività svolta, ma opera ai soli fini ambientali in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. Ne consegue che la continuità produttiva degli impianti siderurgici non giustifica l’estensione stabile del servizio di default trasporto del gas, che conserva natura transitoria e riconducibile al servizio di bilanciamento. La proroga di tale servizio rientra nella discrezionalità di ARERA e costituisce atto normativo derogatorio, non soggetto all’obbligo di motivazione dei provvedimenti emanati su domanda di parte né al preavviso di rigetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di stabilimenti siderurgici dichiarati di interesse strategico nazionale, ha impugnato la deliberazione con cui l’ARERA ha accolto solo parzialmente, sino al 30.09.2023, la richiesta di deroga al termine di sessanta giorni previsto dalla deliberazione 249/2012/R/gas per l’erogazione del servizio di default trasporto. La società aveva chiesto l’estensione del servizio almeno sino al 31.12.2023, rappresentando di non essere in grado di stipulare un contratto di fornitura di gas.

Unitamente alla deliberazione del 7 settembre 2023, la ricorrente ha impugnato anche la comunicazione del gestore della rete con cui è stata programmata la discatura dei punti di riconsegna e, in via derivata, la successiva deliberazione ARERA del 3 ottobre 2023, nella parte in cui non prevede alcun trattamento temporale differenziato per la società. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l’annullamento della proroga avrebbe fatto rivivere la disciplina di maggior sfavore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Il servizio di default opera in situazioni transitorie in cui il cliente finale resta privo del venditore o questi è privo di provvista di gas. La proroga impugnata, pur essendo atto favorevole, produce effetti limitati nel tempo e tale limitazione può ledere l’interesse della ricorrente se illegittima. L’eventuale accoglimento non determinerebbe un effetto caducante, ma una diversa distribuzione temporale della proroga.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 207/2012 qualifica gli impianti come di interesse strategico nazionale, ma la relativa disciplina opera sul piano ambientale in sede di riesame dell’AIA, senza costituire deroga alla disciplina sostanziale per profili diversi. Il quadro emergenziale, richiamato anche dalla Corte costituzionale, configura una disciplina speciale di stretta interpretazione, che non sottrae l’attività alle regole nazionali e comunitarie del mercato. Deve quindi escludersi una deroga generalizzata alle regole sull’approvvigionamento di gas.

Il secondo motivo è infondato. La scelta di limitare la proroga al 30.09.2023 è stata adottata a seguito dell’invito del Ministero competente, che ha individuato una facoltà derogatoria rientrante nei poteri discrezionali dell’amministrazione. L’atto non risponde a un’istanza di parte, ma costituisce deroga normativa disposta d’ufficio, con la conseguenza che non si applica l’obbligo di motivazione proprio dei provvedimenti su domanda di parte. Né può pretendersi una disciplina derogatoria stabile, che richiederebbe copertura normativa di rango primario o comunitario, estranea ai compiti di ARERA.

Il terzo motivo è infondato: la conduzione di stabilimenti di interesse strategico non consente di derogare all’art. 41 della Costituzione né di invocare un trattamento privilegiato. Il quarto motivo è parimenti infondato, poiché la temporaneità della disciplina non lede il legittimo affidamento: la precarietà delle scelte è conseguenza della condizione economica della ricorrente. Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono respinti in ragione della natura ampliativa e normativa dell’atto, che esclude il vizio di proporzionalità e l’applicabilità dell’art. 10-bis. La legittimità della deliberazione comporta la legittimità della nota impugnata in via derivata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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