Esecuzione del giudicato e penalità di mora per Carta docente non corrisposta (TAR Toscana n. 2084 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo nascente dal giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, quale organo sostitutivo dell’Amministrazione inadempiente. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore del procuratore antistatario. La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti consegue alla rilevata inerzia dell’Amministrazione.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, era stato accertato il diritto di alcuni docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Rimasta ineseguita la condanna, i creditori hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito in alcuno dei giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. Nel merito, il collegio ha verificato che dagli atti di causa non risultava alcuna esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione debitrice.

Accertato l’inadempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario. Il termine assegnato opera come parametro per la verifica dell’ulteriore inerzia.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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