Remissione querela non elide giudizio inaffidabilità per porto d’armi (TAR Calabria n. 2217 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e revoca dei titoli di polizia amministrativa, la valutazione sulla buona condotta e sull’affidabilità del richiedente è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per irrazionalità o arbitrarietà. La remissione della querela ex art. 152 cod. pen. è causa di improcedibilità dell’azione penale e opera sul solo piano processuale, senza elidere il disvalore del fatto e senza scriminarlo. L’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale consente alla Prefettura di valorizzare anche fatti che non hanno formato oggetto di condanna. Il giudizio prognostico di pericolosità di abuso delle armi si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza privata, ha impugnato il provvedimento prefettizio che ha rigettato le sue istanze di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta.
Il diniego si fondava su una segnalazione all’Autorità giudiziaria per lesioni personali, riferita a un episodio violento avvenuto all’interno di una discoteca mentre il ricorrente svolgeva l’attività di guardia privata. Il procedimento penale si era chiuso con una pronuncia di non luogo a procedere per remissione della querela da parte del Giudice di Pace. Il ricorrente ha censurato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo l’insussistenza del fatto e la mancata valutazione delle controdeduzioni procedimentali. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto la censura di violazione procedimentale ex art. 10 della legge n. 241/1990, rilevando che l’Amministrazione ha richiamato, seppure succintamente, le osservazioni della parte, ritenendole non condivisibili. Le garanzie partecipative risultano quindi rispettate.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 11 del R.D. n. 773/1931 prevede le ipotesi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43 disciplina i casi di diniego della licenza di portare armi; l’art. 39, comma 1 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi a chi sia ritenuto capace di abusarne. Il Collegio ha escluso che la fattispecie rientrasse negli automatismi preclusivi degli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, individuando il fondamento del diniego nell’apprezzamento discrezionale di inaffidabilità ai sensi dell’art. 39.
Richiamando l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 3285 del 2025, il Tribunale ha ribadito la latitudine della discrezionalità amministrativa, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi e vicende non attinenti alla materia delle armi. In tema di guardia particolare giurata ha richiamato il requisito della condotta irreprensibile e dell’affidabilità, quale emerge dalle citate pronunce del Cons. Stato, Sez. I, n. 942 del 2024 e della Sez. I, n. 1771 del 2025 dello stesso TAR, che ha valorizzato la prognosi di pericolosità in termini di “più probabile che non”.
Nel merito, la motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata. La Prefettura ha correttamente dato atto che la remissione della querela, stante l’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale, non produce conseguenze analoghe in ambito amministrativo. L’episodio della discoteca, in cui un cliente ha riportato gravi lesioni, è stato valorizzato come indice di inaffidabilità. La remissione, causa di improcedibilità, opera sul solo piano processuale e non integra una scriminante del fatto.
Il Collegio ha quindi escluso che le dichiarazioni del soggetto sentito a sommarie informazioni assumessero rilievo dirimente, restando incontestata la riconducibilità delle lesioni all’evento. Il quadro indiziario ha confermato la correttezza del diniego, prevalendo le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica sulla capacità lavorativa dell’interessato. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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