Segnalazione a sofferenza legittima con credito certo e preavviso non essenziale (ABF Collegio di Milano n. 2265 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso previsto dall’art. 125, comma 3, T.U.B. non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione a sofferenza, ma adempimento di un obbligo di trasparenza: la sua omissione o irregolarità non invalida la segnalazione e può fondare soltanto una domanda risarcitoria, che va proposta in modo autonomo e specifico. La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione economica e finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da singoli ritardi nel pagamento o dalla contestazione del credito. In presenza di un credito documentato e non smentito, la segnalazione è legittima anche se la rappresentazione contabile dell’intermediario presenta profili di opacità. L’errore materiale nel trasferimento di una somma superiore al dovuto integra, in astratto, indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con obbligo restitutorio in capo al percettore.

Il Fatto

Il ricorrente contesta la comunicazione con cui l’intermediario lo ha informato dell’imminente segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi per € 1.760,00. Assume che l’importo non sia corretto e di non aver ricevuto un valido preavviso. La vicenda nasce da un pignoramento presso terzi notificato nel febbraio 2024, che ha bloccato il conto corrente fino alla concorrenza del credito azionato.

Secondo il ricorrente, durante la gestione del pignoramento l’intermediario avrebbe bonificato su un IBAN esterno una somma superiore al dovuto, pari a € 600,00, e avrebbe poi compensato l’errore dirottando i versamenti destinati ai prestiti. Lamenta inoltre la mancata risposta a tre esposti alla Banca d’Italia e l’oscillazione degli importi richiesti. L’intermediario replica che il credito è certo, liquido ed esigibile, che il preavviso è stato inviato e che il cliente non ha restituito la quota non dovuta. Con le repliche il ricorrente amplia le domande.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso contesta, sia pure implicitamente, la segnalazione a sofferenza e ne chiede la cancellazione. Le repliche del ricorrente introducono invece domande nuove, estranee all’atto introduttivo. Il Collegio ricorda che le Disposizioni ABF escludono la possibilità di ampliare la domanda iniziale e che, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, sono inammissibili le repliche volte a introdurre domande nuove, come affermato dal Collegio di Bologna, decisione n. 9235/2022. Le richieste ulteriori restano quindi estranee al giudizio.

Nel merito, la questione riguarda la legittimità della segnalazione sotto il profilo del preavviso e della correttezza dell’importo. Sul primo punto il Collegio richiama l’art. 125, comma 3, T.U.B. e la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, che impongono l’informativa preventiva in occasione della prima segnalazione negativa. Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4519/2023, ha però chiarito che il preavviso non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza. La sua violazione può fondare solo una tutela risarcitoria.

Sul piano sostanziale, la disciplina della Centrale dei Rischi richiede una valutazione complessiva del cliente e non consente di far derivare la sofferenza da singoli ritardi o dalla contestazione del credito. Il Collegio esamina la posizione debitoria e rileva criticità contabili: non è chiaro il rapporto tra la trattenuta del quinto dello stipendio e la quota dichiarata impignorabile, né la correlazione tra le singole posizioni e le movimentazioni del conto. L’intermediario non ha depositato estratti conto analitici.

Tuttavia, dalla documentazione emerge la presenza di rate scadute e non pagate dal febbraio 2024 per i diversi rapporti, oltre a un debito complessivo documentato di € 2.623,19 al novembre 2025. Il ricorrente non ha fornito prova dei versamenti che afferma di aver eseguito, salvo un solo pagamento di € 48,36. Quanto all’imputazione dei pagamenti, trovano applicazione gli artt. 1193 e 1194 c.c., che impongono di imputare il pagamento al debito scaduto. La ricostruzione dell’errore materiale integra, in astratto, un’ipotesi di indebito oggettivo. Il Collegio, pur rilevando profili di opacità, ritiene che non emergano elementi per escludere il credito né per dichiarare illegittima la segnalazione, e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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