Assenteismo e culpa in vigilando responsabilità del dirigente esclusa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 176 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale la retribuzione corrisposta al pubblico dipendente che si sia allontanato arbitrariamente dalla sede di servizio, alterando con modalità fraudolente i sistemi di rilevazione delle presenze, nonché il danno all’immagine della pubblica amministrazione, che in tale fattispecie è configurabile in re ipsa ai sensi dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, senza necessità del preventivo accertamento penale. L’eccezione di prescrizione, con il nuovo testo dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, decorre dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso, realizzato con condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione. Il danno all’immagine va liquidato in via equitativa, non applicandosi il criterio del decuplo del danno diretto quando la diffusione mediatica sia limitata e l’amministrazione abbia già reagito con provvedimenti disciplinari. La culpa in vigilando del dirigente per omesso controllo sull’assenteismo non è sussumibile nell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 ed è esclusa quando la condotta sia conforme alla prassi organizzativa e non integri le ipotesi tipizzate di colpa grave dalla l. n. 1/2026.
Il Fatto
La Procura regionale della Campania citava in giudizio trentuno dipendenti del Genio Civile di Avellino, nonché la dirigente dell’ufficio, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale, quantificato in complessivi € 87.179,83, per ingiustificato assenteismo perdurato tra il 30 aprile e il 13 giugno 2018. Le indagini della Guardia di Finanza avevano accertato che i dipendenti si allontanavano dalla sede di lavoro senza timbrare il badge, facendosi talvolta timbrare il cartellino dai colleghi o eludendo i varchi di ingresso. Alla dirigente era contestata, a titolo sussidiario, la culpa in vigilando per non aver impedito un fenomeno che coinvolgeva la gran parte del personale.
Parte dei convenuti aveva già ristorato il danno diretto o definito la propria posizione con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.; altri avevano eccepito la prescrizione dell’azione, la decadenza per la mancata osservanza del termine di cui all’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 e l’inammissibilità del danno all’immagine in assenza di sentenza penale irrevocabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituitisi tardivamente, oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza ex art. 90, comma 3, c.g.c. Nel merito, ha respinto l’eccezione dei convenuti Cirino e Vinciguerra, ritenendo che l’azione fosse tempestiva in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 come riformato dalla l. n. 1/2026, la condotta fraudolenta di elusione dei sistemi di rilevazione integra un occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla scoperta, individuata nella segnalazione della Guardia di Finanza del 30 agosto 2021.
Ha poi escluso la decadenza dell’azione, richiamando la Corte costituzionale n. 61 del 2020, che ha dichiarato illegittimo il termine di tre mesi dall’esito del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001. Quanto al danno all’immagine, la Corte ha affermato che l’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 configura un’autonoma e speciale ipotesi di responsabilità, svincolata dalla pregiudizialità penale, sicché l’azione è procedibile anche in assenza di sentenza penale irrevocabile di condanna.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto la responsabilità dei dipendenti per il danno patrimoniale, valorizzando il compendio probatorio costituito da videoriprese, pedinamenti e tabulati delle presenze, valutati secondo la regola della preponderanza dell’evidenza. Ha invece rideterminato il danno all’immagine, ritenendo il criterio del decuplo del danno diretto proposto dalla Procura sovrabbondante e non proporzionato, atteso il limitato clamore mediatico locale e l’avvenuta adozione di provvedimenti disciplinari. Ha quindi liquidato la posta in via equitativa nella misura pari a cinque volte il danno patrimoniale accertato.
Quanto alla posizione della dirigente, la Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità del danno all’immagine, non estensibile in via analogica a una condotta omissiva di vigilanza. Ha altresì escluso la colpa grave per il danno diretto, rilevando che la condotta era conforme alla prassi regionale di controllo a campione e che, alla luce della l. n. 1/2026, non integrava alcuna delle ipotesi tipizzate di colpa grave (violazione manifesta di norme, travisamento del fatto, affermazione o negazione di fatti incontestabilmente esclusi o risultanti dagli atti). Ha infine valorizzato l’esito del procedimento disciplinare conclusosi con l’archiviazione, assolvendo la convenuta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.