Rinunzia agli atti e interesse della parte costituita alla prosecuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 58 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia agli atti del ricorso produce l’effetto estintivo del processo senza necessità di accettazione della controparte, allorché nel rapporto processuale non sia presente una parte costituita portatrice di un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. L’accettazione della controparte resta condizione di efficacia della rinunzia solo quando sussista una parte costituita che possa vantare un interesse alla definizione nel merito. Accertata l’assenza di tale interesse, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. e non pronuncia sulle spese per effetto dell’art. 110, comma 7, c.g.c..
Il Fatto
La vicenda processuale si svolge davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche della Corte dei conti, in composizione monocratica, su un ricorso in materia di responsabilità contabile. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunziato agli atti del ricorso. La questione che il giudice è chiamato a risolvere concerne gli effetti di tale rinunzia: se cioè essa possa determinare l’estinzione del processo in assenza di accettazione della controparte, e quale rilievo assuma, a tal fine, la mancata costituzione di una parte interessata alla prosecuzione.
L’Amministrazione resistente non ha manifestato alcun interesse alla definizione nel merito. Il thema decidendum si riduce pertanto alla verifica dei presupposti applicativi della disciplina codicistica sulla rinunzia e delle sue conseguenze processuali.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla disciplina della rinunzia agli atti dettata dal codice di giustizia contabile, richiamando il comma 2 dell’art. 110 c.g.c., che ne subordina l’efficacia all’accettazione della controparte nelle debite forme. Su questo punto la Corte opera una lettura restrittiva della norma, coordinando il dato letterale con l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile.
Richiama espressamente Sez. II App. Centrale n. 501/2017, Sez. Reg. Siciliana n. 61/2017, Sez. Puglia n. 10/2017 e Sez. App. Reg. Siciliana n. 100/2016, alle quali dichiara di voler dare continuità. Da tali precedenti ricava il principio secondo cui l’accettazione della controparte è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Applicando il principio al caso concreto, il giudice rileva che nel giudizio non è apprezzabile alcun interesse dell’Amministrazione resistente alla prosecuzione. La mancata costituzione di una parte portatrice di un interesse concreto priva l’accettazione del suo presupposto funzionale: essa non è quindi richiesta, e la rinunzia dispiega immediatamente l’effetto estintivo.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall’art. 110, comma 6, c.g.c. per la declaratoria di estinzione del processo. Il giudice esclude espressamente una pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 110, comma 7, c.g.c., e dichiara estinto il processo per avvenuta rinunzia agli atti del ricorso, disponendo gli adempimenti di segreteria.
Nota della Redazione
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