Responsabilità contabile dei promotori del vincolo provvisorio di inedificabilità: il mancato spostamento dei vincoli urbanistici sulle aree originariamente destinate alla ricollocazione integra un danno erariale per equivalente (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 57 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità contabile per il mancato spostamento dei vincoli urbanistici sulle aree originariamente destinate alla ricollocazione di volumi e standard si configura come danno erariale patrimoniale e non come mera lesione di interessi procedimentali. Quando la promessa di permuta di aree cade o si rivela inadempiuta a causa del comportamento dei promotori, il danno si misura in via equitativa come differenza tra il valore delle aree che avrebbero dovuto essere trasferite all’ente e quello delle aree rimaste nella sua disponibilità. La quantificazione complessiva del danno comprende sia l’equivalente del bene perduto — con rivalutazione monetaria della sua espressione al momento del fatto — sia l’equivalente del mancato godimento del bene e del suo controvalore monetario, liquidato a titolo di interessi compensativi fino alla data di deposito della sentenza, cui si aggiungono gli interessi moratori dalla data del deposito all’effettivo pagamento.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria era chiamata a pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta dal Comune di Camogli nei confronti di due amministratori locali e di due tecnici esterni. La vicenda traeva origine da una variante urbanistica che aveva previsto la ricollocazione di volumi e standard su aree di proprietà comunale, assoggettando nel contempo a vincolo provvisorio di inedificabilità altre aree destinate a permuta con quelle originariamente promesse all’ente.
Il mancato perfezionamento delle operazioni di trasferimento aveva lasciato il Comune nella disponibilità di aree di valore inferiore rispetto a quelle che avrebbero dovuto essergli trasferite, generando una perdita patrimoniale oggetto di contestazione in sede di giudizio contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito della responsabilità, distinguendo tra la posizione dei promotori della variante e quella dei tecnici esterni che avevano prestato la loro collaborazione. Ha ritenuto che il comportamento degli amministratori locali fosse causalmente orientato a determinare la perdita patrimoniale dell’ente, consistita nella mancata acquisizione delle aree promesse in permuta e nel mancato spostamento dei vincoli urbanistici sulle aree originariamente destinate alla ricollocazione.
La Sezione ha quindi affrontato il tema della quantificazione del danno, richiamando il principio consolidato secondo cui la valutazione deve essere operata in via equitativa quando la prova del danno è certa ma la sua esatta misurazione risulta di difficile determinazione. Ha rammentato, sul punto, l’insegnamento delle SS.UU. 22 aprile 1995, n. 1712, più volte recepito dalla Sezione giurisdizionale ligure in pronunce recenti, secondo cui il danno patrimoniale non si limita al valore del bene perduto ma si estende al mancato godimento dello stesso per tutto il tempo intercorso tra il fatto e la liquidazione.
La Corte ha precisato che la quantificazione complessiva deve ricomprendere sia l’equivalente del bene perduto — comprensivo della rivalutazione monetaria della sua espressione al momento del fatto — sia il mancato godimento del bene e del suo controvalore monetario. Tale lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata corrisposta tempestivamente, è liquidabile a titolo di interessi compensativi.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha fissato il termine iniziale al 31 dicembre 2021, giorno in cui si erano prescritti i tributi erariali, ritenendo da quel momento esigibile il credito dell’ente. La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorrono da tale data fino al deposito della sentenza, cui si aggiungono gli interessi moratori sulla somma così determinata fino all’effettivo pagamento.
La domanda è stata invece accolta nei confronti dei due amministratori locali, condannati in solido al pagamento, mentre è stata rigettata nei confronti dei due tecnici esterni, per i quali è stata liquidata la rifusione delle spese di lite a carico dell’ente soccombente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota a margine ai sensi dell’art. 31, quinto comma, del D.Lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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