Informazione antimafia interdittiva: il contraddittorio può essere derogato per esigenze di celerità (TAR Abruzzo n. 346 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e cautelare e, pertanto, non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di una serie di indizi sulla cui base non sia illogico ritenere la sussistenza di infiltrazioni mafiose. La valutazione del pericolo si fonda su elementi indiziari da considerare nel loro complesso, non in modo atomistico, e non richiede il supporto di prove certe e univoche. Il giudizio sul rischio di infiltrazione può essere sindacato solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il prefetto può derogare all’obbligo di comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia quando ricorrono particolari esigenze di celerità, purché motivate, senza che il contraddittorio assuma valenza assoluta.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda agricola operante nella provincia dell’Aquila, impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dalla Prefettura il 10 marzo 2022, ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, oltre agli atti connessi e alle successive comunicazioni con cui il Comune di Lucoli aveva risolto i contratti di concessione demaniale per il pascolo.
Il provvedimento prefettizio si fondava sul collegamento tra la ricorrente e altra società, destinataria di interdittiva in pari data, attraverso la figura di un socio che rivestiva cariche in entrambe le compagini. La società deduceva, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e l’assenza di elementi indiziari idonei a sostenere il giudizio di pericolosità. Successivamente, il Comune di Lucoli revocava le comunicazioni di risoluzione contrattuale, determinando la cessazione della materia del contendere sul relativo capo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia. La norma prevede la comunicazione degli elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione, salvo che non ricorrano particolari esigenze di celerità. Nel caso di specie, il provvedimento conteneva un’articolata motivazione sulle ragioni di urgenza, individuate nella continuità dell’attività imprenditoriale nell’ambito di concessioni di terreni demaniali e nella necessità di evitare che una discovery anticipata compromettesse le finalità preventive della legislazione antimafia. La deroga al contraddittorio è stata ritenuta legittima, trattandosi di un principio che ammette eccezioni a tutela di interessi superiori di ordine pubblico, come confermato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/7 del 16 novembre 2021.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato la natura cautelare e preventiva dell’informativa antimafia, che non esige la prova di un fatto illecito ma si fonda su elementi indiziari valutati globalmente, secondo il criterio del più probabile che non. La sindacabilità del provvedimento è limitata ai vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il complesso quadro indiziario descritto nell’interdittiva evidenziava un intreccio societario riconducibile ai medesimi soggetti operanti nell’ambito della criminalità organizzata, con collegamenti tra la ricorrente e altre imprese agricole, nonché precedenti penali e segnalazioni a carico di alcuni soci per reati come l’associazione per delinquere e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il TAR ha ritenuto che tali elementi, considerati nel loro insieme, giustificassero il giudizio di concreto pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa.
Il ricorso è stato pertanto respinto quanto ai primi tre motivi, mentre è stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione al quarto, conseguente alla revoca delle comunicazioni comunali. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della Prefettura, con compensazione nei rapporti con il Comune.
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Nota della Redazione
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