Accesso documentale parziale e conversione del rito sulla nullità della convenzione (TAR Campania n. 872 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio o il diniego di accesso è fondato solo se l’istanza individua in modo specifico i documenti richiesti e il collegamento con l’interesse del richiedente. La domanda che investe una mole indistinta di atti di varia natura, contabile e non, senza vincolo di destinazione con i flussi finanziari, integra un controllo generalizzato sull’attività dell’ente ed è inammissibile. L’art. 116 c.p.a. impone di ordinare l’esibizione dei soli atti la cui ostensione sia strettamente correlata alla richiesta. La domanda di accertamento della nullità della convenzione, soggetta a rito diverso, va trattata previa conversione del rito.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto eolico chiede al Comune l’ostensione degli atti amministrativi e contabili relativi a una convenzione del 2021 e allo stato di attuazione delle misure di mitigazione ambientale. L’istanza è qualificata come congiunta: accesso documentale e accesso civico generalizzato.
Il Comune risponde con una nota meramente dichiarativa, priva di allegati, nella quale riferisce di aver impiegato una somma per la manutenzione di un tratto stradale e imputa alla società il mancato pagamento integrale. La società propone ricorso ex art. 116 c.p.a. e, in via subordinata, chiede la nullità della convenzione. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per genericità ed esploratività dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in questa sede il solo rito dell’accesso, rimettendo a udienza pubblica, previa conversione, la domanda di nullità della convenzione. La qualificazione dell’istanza come accesso difensivo non è sufficiente, da sola, a renderla ammissibile.
Nella nota del 06.08.2025 il Comune dà conto dell’impiego di una somma per la pulizia e manutenzione del tratto stradale in contrada Piano delle Mandrie. Rispetto a tale nota la ricorrente lamenta l’assenza di documentazione allegata. Sotto questo profilo il ricorso è fondato: va ordinato al Comune di depositare la documentazione relativa ai lavori, con relativa determina e atti di spesa.
Per il resto, la domanda di accesso è inammissibile. Essa si configura come istanza generica e meramente esplorativa, volta a ottenere una notevole mole di atti di varia natura, contabile e non, con l’effetto di realizzare un non consentito controllo generalizzato sull’attività dell’ente. Il Comune ha chiarito, prima nella nota e poi nelle difese corredate da ampia documentazione, che i fondi sono stati usati, unitamente ad altre risorse, per varie attività ambientali specificamente indicate.
Le considerazioni dell’ente sono ragionevoli: si fa riferimento a una somma complessiva di circa 15.000 euro, di cui circa 12.300 spesi per la manutenzione della strada. Ne consegue l’obbligo del Comune di consentire unicamente l’accesso documentale agli atti relativi ai lavori stradali, con relativa determina e atti di spesa, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
La causa è rimessa sul ruolo ordinario, con conversione del rito, per la trattazione della domanda di accertamento di nullità in un’udienza pubblica fissata a cura del Presidente della Sezione secondo gli ordinari criteri. Le spese sono riservate alla definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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