Obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici e sospensione dal servizio (TAR Piemonte n. 304 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, non contrasta con gli artt. 2, 3, 4, 32 e 77 Cost. La mancata ottemperanza all’obbligo determina la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, quale effetto della sopravvenuta impossibilità di svolgere mansioni esposte al rischio di diffusione del contagio, e non costituisce misura sanzionatoria. La misura è proporzionata perché temporanea, priva di conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni tecnico-scientifiche delle autorità competenti sulla base di opinioni di esperti esterni contrastanti.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, hanno impugnato i provvedimenti con cui sono stati sospesi dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, come esteso dall’art. 2 d.l. n. 172/2021.

Hanno chiesto l’annullamento degli atti di accertamento dell’inosservanza, delle circolari ministeriali attuative e delle disposizioni normative presupposte, deducendone l’illegittimità costituzionale sotto molteplici profili. Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, stante la loro stretta interconnessione, e li ritiene tutti infondati, così escludendo la rilevanza delle questioni ai fini della rimessione alla Corte costituzionale. Muove dal presupposto erroneo dei ricorrenti secondo cui i vaccini sarebbero farmaci sperimentali: essi sono invece regolarmente autorizzati dalla Commissione su raccomandazione dell’EMA mediante autorizzazione condizionata, assistita da particolari garanzie.

Richiamando le sentenze n. 14, 15 e 16 del 2023, il TAR osserva che la scelta del legislatore di imporre l’obbligo vaccinale, anziché il più mite obbligo di sottoporsi ai test diagnostici, non è irragionevole né sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. La normativa ha operato un contemperamento non irragionevole tra il diritto alla libertà di cura del singolo e l’interesse della collettività, alla luce del principio di solidarietà che fonda la convivenza sociale. Nelle ipotesi di conflitto tra le declinazioni individuale e collettiva del diritto alla salute, la discrezionalità del legislatore va esercitata in base alle condizioni sanitarie accertate dalle autorità preposte.

Quanto al consenso informato, in presenza di un obbligo di legge viene meno la necessità del consenso in senso tecnico, restando fermo l’obbligo informativo in capo all’amministrazione. La normativa non viola il diritto dell’Unione europea, perché la materia delle vaccinazioni obbligatorie non rientra esclusivamente nell’attuazione del diritto UE ai sensi dell’art. 51 della Carta di Nizza. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 8 CEDU, poiché la Corte EDU ammette l’obbligo vaccinale giustificato da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica.

Il Collegio esclude ogni disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutelare la salute nei luoghi di lavoro. La mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di sospensione, compreso l’assegno alimentare, è giustificata dalla libera scelta del lavoratore, in ogni momento rivedibile. L’amministrazione non era tenuta a valutare l’adibizione a mansioni diverse, essendo il beneficio dell’art. 4, comma 7, d.l. n. 44/2021 riservato al personale sanitario e ai soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la propria salute.

Infondata è anche la censura sulla durata della sospensione, destinata a cessare automaticamente al venir meno della situazione emergenziale, e quella sulla pretesa disparità tra italiani e stranieri, attesa l’estraneità della fattispecie invocata all’ambito applicativo dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021. Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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