Selezione universitaria e discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice (TAR Piemonte n. 302 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per la chiamata dei ricercatori universitari, la commissione giudicatrice esercita una discrezionalità tecnica il cui sindacato è limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La mancata attribuzione di punteggio per una categoria di titoli prevista dal bando integra violazione della lex specialis solo se la declaratoria del settore scientifico-disciplinare ne imponga la valorizzazione: ove questa includa esclusivamente attività di tipo didattico-formativo, la sua esclusione è scelta tecnicamente non irragionevole. La commissione, quale organo tecnico di singole procedure autonome, non è vincolata dai giudizi espressi in altre selezioni, neppure in termini di motivazione rafforzata; il giudizio divergente non fonda l’irragionevolezza tecnica. Il soccorso istruttorio non è dovuto quando le dichiarazioni del candidato siano generiche sulla consistenza quantitativa dell’attività, in coerenza con il principio di autoresponsabilità e di parità di trattamento.
Il Fatto
Un candidato impugnava davanti al TAR Piemonte gli atti di una selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, bandita da un ateneo nell’ambito di un dipartimento di ingegneria. All’esito della procedura, una candidata conseguiva il punteggio di 89,00, una seconda 84,69 e il ricorrente 71,97 punti, collocandosi terzo.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto del Rettore di approvazione degli atti, dei verbali della commissione di valutazione e della delibera del Consiglio di Dipartimento. L’ateneo resistente si costituiva in giudizio. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Primo motivo. Il ricorrente censurava i criteri di valutazione della commissione, che non avrebbero riconosciuto rilevanza alla realizzazione di attività progettuale, pur prevista dall’art. 8 del bando. Il Collegio ha respinto la censura: la declaratoria del settore scientifico-disciplinare, come definita dal D.M. n. 639 del 2.5.2024, include esclusivamente attività scientifiche di tipo didattico-formativo. La mera realizzazione di elaborati progettuali non rientra tra queste, potendo assumere rilievo solo se dedotta nell’ambito di attività didattiche o formative, ad esempio quando sfoci nella pubblicazione di lavori scientifici. La scelta della commissione è dunque manifestazione non irragionevole della discrezionalità tecnica, conforme all’autovincolo della lex specialis.
Secondo motivo. Era contestata la mancata valorizzazione dell’attività di tutoraggio e supporto agli studenti, provata con attestazione del titolare dell’insegnamento anziché con i registri. Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che le dichiarazioni erano generiche: indicavano la tipologia dell’attività ma non la sua durata in ore, impedendo lo scrutinio del peso della censura ai fini della prova di resistenza. Nel merito, la commissione ha correttamente ritenuto non valutabile l’attività proprio per tale genericità. Quanto alla lamentata omessa attivazione del soccorso istruttorio, il Collegio l’ha esclusa, in coerenza con il principio di autoresponsabilità e di parità tra i partecipanti. È risultato inoltre verosimile che l’attività relativa agli anni precedenti fosse stata svolta a titolo volontaristico e non comunicata all’ateneo.
Terzo motivo. Il ricorrente deduceva l’illogicità delle valutazioni su pubblicazioni, convegni e riconoscimenti, comparandole con quelle ottenute in una diversa selezione del medesimo settore. Il Collegio ha ribadito l’autonomia di giudizio di ciascuna commissione, organo tecnico nominato nell’ambito di procedure autonome: il punteggio divergente rispetto a precedenti occasioni non fonda una declaratoria di irragionevolezza tecnica. Le ulteriori doglianze su convegni e premi sono state assorbite, per il divario di 17,03 punti tra ricorrente e controinteressata.
Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Nota della Redazione
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