Accesso agli atti dei consorzi di bonifica e interesse del consorziato (TAR Piemonte n. 300 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi di irrigazione e bonifica, qualificati dalla legge regionale come consorzi privati di interesse pubblico, rientrano tra i soggetti passivi del diritto di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, limitatamente all’attività di pubblico interesse. Il consorziato obbligatorio vanta una posizione qualificata e differenziata, idonea a fondare un interesse concreto e attuale all’ostensione degli atti di gestione consortile. Tale interesse non presuppone la pendenza di uno specifico contenzioso, essendo sufficiente la contestazione delle modalità di gestione da parte del soggetto inciso ex lege dall’attività del consorzio. La domanda di accesso non può essere respinta invocando un controllo generalizzato, quando il richiedente agisce nella specifica veste di associato.
Il Fatto
La ricorrente, società consorziata, ha adito il TAR deducendo di essere legata da rapporto consortile con un consorzio di irrigazione e bonifica, ente investito di funzioni istituzionali in materia di gestione dell’irrigazione e di tutela della risorsa idrica. La società lamentava da tempo una carenza di informazione e una gestione non trasparente delle risorse.
Dopo una prima istanza del 15 luglio 2025, definita da un silenzio diniego impugnato con separato ricorso, la ricorrente presentava in data 31 ottobre 2025 una nuova istanza di accesso, volta a ottenere documentazione assembleare, deliberazioni consiliari, bilanci e atti di pubblicazione relativi al biennio 2024/2025. Il consorzio rispondeva con una nota interlocutoria, senza consegnare alcun atto. La società impugnava quindi il diniego, non essendosi la parte resistente costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva della parte resistente. Dallo Statuto in atti emerge che l’associazione è un consorzio di irrigazione e bonifica ai sensi dell’art. 45 della l.r. Piemonte n. 21/1999, che lo definisce consorzio privato di interesse pubblico. Di esso fanno parte, con iscrizione ad ogni effetto di legge, i proprietari dei terreni irrigati con le acque consortili. Si tratta dunque di un consorzio obbligatorio, con funzioni di dichiarato interesse pubblico.
Da tale qualificazione discende l’applicabilità dell’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, che annovera tra i soggetti passivi del diritto di accesso i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. La parte resistente è pertanto soggetta al diritto di accesso, a prescindere dalle prerogative che il singolo associato potrebbe vantare ad altro titolo secondo la disciplina statutaria.
Quanto all’oggetto della domanda, i documenti richiesti afferiscono alla fisiologica attività consortile, che è per definizione di legge di interesse pubblico. Il Collegio osserva altresì che l’ente è soggetto ad alcuni obblighi di trasparenza e pubblica una serie di documenti sul proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente.
Sul piano dell’interesse, dagli atti emerge che la ricorrente contesta una gestione non lineare, come conferma la stessa risposta interlocutoria, che riferisce di contestazioni sfociate in un lodo arbitrale. Ne consegue che la ricorrente vanta un interesse difensivo, che non si radica soltanto nella pendenza di un puntuale contenzioso: già la prospettazione della non condivisione degli atti di gestione generale da parte di un consorziato obbligatorio integra un interesse concreto e sufficiente, essendo la ricorrente soggetto inciso ex lege dall’attività consortile.
Non è sostenibile l’obiezione di un controllo generalizzato, poiché la società vanta la specifica posizione di associata obbligatoria, incisa dalle puntuali attività indicate nell’istanza e dalle modalità di gestione. La parte resistente, regolarmente intimata, nulla ha dedotto. La domanda di accesso è pertanto accolta, con la precisazione che il consorzio potrà limitarsi a indicare il link di diretta reperibilità dei documenti già pubblicati nella sezione amministrazione trasparente. Il Collegio riserva la nomina di un commissario ad acta all’esito di una eventuale ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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