Accesso agli atti e rinuncia tardiva: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 367 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La violazione di tale termine non preclude al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, quando la stessa sia espressamente dichiarata nell’atto di rinuncia. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione e dei controinteressati.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento dei dinieghi parziali di accesso e del silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 3 dicembre 2024. L’istanza riguardava la documentazione relativa a incarichi di progettazione, verifica e smaltimento connessi a un’opera pubblica del Comune.
Con memoria depositata l’8 aprile 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, rinunciando al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. L’udienza era fissata per il 16 aprile 2025. Il Comune e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’atto di rinuncia è stato depositato fuori udienza. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. impone in tal caso la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, per consentire a chi ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opporsi.
La notifica è intervenuta via PEC in data 8 aprile 2025. Manca dunque l’intervallo minimo di dieci giorni rispetto all’udienza del 16 aprile 2025. Le formalità richieste non risultano rispettate.
Il Tribunale ritiene comunque possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La conclusione si fonda sulla dichiarazione espressa contenuta nell’atto di rinuncia e non richiede l’integrale perfezionamento del procedimento di rinuncia.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate, in ragione della mancata costituzione del Comune e dei controinteressati. Il Collegio ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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