Improcedibile il ricorso contro la sospensione per obbligo vaccinale nel comparto sicurezza (TAR Lombardia n. 135 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la sospensione dal servizio del lavoratore del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico inadempiente all’obbligo vaccinale, la sopravvenuta eliminazione, ad opera del d.l. 24/2022, della previsione sospensiva e la conseguente riammissione in servizio fanno cessare l’effetto lesivo dell’atto e determinano l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. La perdita della retribuzione per il periodo di inattività non radica interesse autonomo, in difetto di domanda di condanna all’erogazione delle somme. L’inciso del provvedimento sugli effetti previdenziali e sull’anzianità costituisce mero avviso, inidoneo a produrre effetti giuridici in assenza di atti applicativi.
Il Fatto
Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento del 22 dicembre 2021 con cui il Ministero dell’Interno ne ha disposto la sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2, adottato ai sensi dell’art. 4 ter d.l. 44/2021, introdotto dal d.l. 172/2021. Ha chiesto l’annullamento anche dell’invito a produrre documentazione del 16 dicembre 2021.
Il ricorrente ha dedotto lo stato di congedo ordinario quale causa di esonero dall’obbligo e la carenza di potere dell’organo. Il Ministero si è costituito deducendo l’infondatezza del gravame. Con ordinanza n. 185 dell’11 febbraio 2022 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris. In vista dell’udienza pubblica l’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, riconducendo la controversia alla materia di giurisdizione esclusiva dell’art. 133, co. 1, lett. i), cod. proc. amm.
Nel merito il TAR ritiene fondata l’eccezione dell’amministrazione. L’atto impugnato si fondava sulle previsioni, ratione temporis vigenti, dell’art. 4 ter d.l. 44/2021, che obbligava il personale del comparto sicurezza alla vaccinazione e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa fino al completamento del ciclo vaccinale o, comunque, per un periodo inizialmente fissato in sei mesi dal 15 dicembre 2021, poi prolungato al 15 giugno 2022 dal d.l. 1/2022.
Con il d.l. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4 ter.1 d.l. 44/2021, che ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione con scadenza al 15 giugno 2022 ma ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per l’inadempimento. Da ciò il Collegio deduce che l’effetto sospensivo è immediatamente cessato, con riammissione in servizio degli interessati dal 25 marzo 2022, pur restando fermo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.
L’atto di sospensione ha quindi cessato di spiegare effetti lesivi e il ricorrente non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Il Collegio esclude che l’art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021, il quale ricollega alla sospensione la non spettanza della retribuzione e degli altri emolumenti per il periodo di inattività, possa radicare l’interesse: nel caso concreto non sono state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite.
Né rileva l’inciso del provvedimento secondo cui il periodo di sospensione «non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario». Si tratta di un mero avviso, inidoneo a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro in assenza di ulteriori atti applicativi, e comunque non censurato dal ricorrente; sul punto il TAR richiama TAR Milano, Sez. V, n. 2750 del 21 novembre 2023. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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