Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio ricorso improcedibile per cessazione effetti (TAR Lombardia n. 134 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta eliminazione, ad opera del d.l. 24/2022, della previsione di sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale dei lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico determina la cessazione immediata dell’effetto sospensivo e la riammissione in servizio degli interessati. Il provvedimento di sospensione cessa pertanto di spiegare effetti lesivi e il ricorso proposto per il suo annullamento diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La non spettanza della retribuzione e degli altri emolumenti per il periodo di inattività non radica l’interesse, in difetto di domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite. Il mero avviso contenuto nel provvedimento circa la non utilità del periodo ai fini previdenziali, di anzianità e di avanzamento non è idoneo a produrre effetti giuridici sul rapporto di lavoro, in assenza di ulteriori atti applicativi.
Il Fatto
La ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, impugna il provvedimento con cui la Questura di Milano, il 21 dicembre 2021, la sospende dall’attività lavorativa per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, disposto dall’art. 4 ter d.l. 44/2021, come introdotto dal d.l. 172/2021. Unitamente a tale atto impugna l’invito a produrre documentazione del 15 dicembre 2021.
La ricorrente deduce l’illegittimità della misura, invocando lo stato di malattia quale causa di esonero dall’obbligo vaccinale. Si costituisce il Ministero dell’Interno, che conclude per l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza n. 180 dell’11 febbraio 2022 la domanda cautelare è rigettata per insussistenza del fumus boni iuris. La causa passa in decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, co. 1, lett. i), cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale rileva che la ricorrente è stata sospesa in forza delle previsioni, ratione temporis vigenti, dell’art. 4 ter d.l. 44/2021, che imponeva la vaccinazione ai lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e prevedeva la sospensione dei dipendenti inadempienti fino al completamento del ciclo vaccinale o, comunque, per un periodo inizialmente fissato in sei mesi dal 15 dicembre 2021, poi prolungato al 15 giugno 2022 con il d.l. 1/2022.
Con il d.l. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4 ter.1 d.l. 44/2021: l’obbligo vaccinale è mantenuto fino al 15 giugno 2022, ma è eliminata la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento. Da ciò deriva l’immediata cessazione dell’effetto sospensivo e la riammissione in servizio dal 25 marzo 2022.
L’atto impugnato ha quindi cessato di spiegare effetti lesivi e la ricorrente non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Il Collegio esclude che l’interesse possa fondarsi sull’art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021, che ricollega alla sospensione la non spettanza della retribuzione e degli altri compensi: mancano domande di condanna dell’amministrazione all’erogazione delle somme non percepite. Nemmeno rileva l’inciso del provvedimento sulla non utilità del periodo ai fini previdenziali, di anzianità di servizio, di maturazione di classi o scatti e di congedo ordinario: si tratta di un mero avviso, inidoneo a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro, in assenza di ulteriori atti applicativi (v. T.A.R. Milano, Sez. V, 21 novembre 2023, n. 2750).
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio, stante il mancato espletamento di attività difensiva dopo il pronunciamento cautelare.
Nota della Redazione
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