Obbligo vaccinale polizia: ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 129 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dall’attività lavorativa del dipendente della Polizia di Stato inadempiente all’obbligo vaccinale, disposta ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, cessa di produrre effetti lesivi quando la disciplina sopravvenuta elimina la misura sospensiva, con immediata riammissione in servizio del dipendente. Ne consegue la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più configurabile alcun vantaggio utile all’annullamento dell’atto impugnato. Il mero richiamo, contenuto nel provvedimento, alla non computabilità del periodo ai fini previdenziali e di anzianità costituisce un avviso privo di effetti giuridici autonomi in assenza di atti applicativi. La mancata percezione della retribuzione non radica l’interesse ove non sia stata proposta domanda di condanna dell’amministrazione. La declaratoria di improcedibilità presuppone, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore in servizio presso il III Reparto Mobile della Questura di Milano, ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente della struttura, il 21.12.2021, ha accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale e ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con le conseguenze economiche e previdenziali previste dalla legge. Il ricorrente ha impugnato anche l’invito alla vaccinazione e al controllo del green pass del 15.12.2021.
Con ordinanza cautelare la prima sezione ha respinto la domanda di sospensiva, ritenendo correttamente individuato il responsabile della struttura competente e non manifestamente fondato il primo motivo. Nel corso del giudizio il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per le sopravvenienze normative intervenute, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 15 del 2023 e n. 185 del 2023. Il Presidente ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. La controversia rientra tra quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico e appartiene quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.
Passando all’eccezione di improcedibilità, il Tribunale la ritiene fondata. Il ricorso è diretto contro la sospensione disposta in base all’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, che nella versione vigente ratione temporis obbligava il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico alla vaccinazione e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa in caso di inadempimento, fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque per un periodo inizialmente fissato in sei mesi dal 15 dicembre 2021, poi prorogato al 15 giugno 2022.
Con l’art. 8 del d.l. n. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4-ter.1 del d.l. n. 44/2021: l’obbligo vaccinale è stato mantenuto con scadenza al 15 giugno 2022, ma è stata eliminata la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento. Ne deriva l’immediata cessazione dell’effetto sospensivo, con riammissione in servizio dal 25.03.2022 dei dipendenti già sospesi, e la successiva caducazione dell’obbligo vaccinale dal 15 giugno 2022. L’atto impugnato ha pertanto perso efficacia lesiva e il lavoratore non vanta più interesse al suo annullamento.
Il Collegio esamina i possibili profili residui di interesse. L’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 collegava alla sospensione la non spettanza della retribuzione e degli altri compensi, ma tale effetto non rileva nella fattispecie, perché non sono state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite. Neppure può essere valorizzato l’inciso del provvedimento sulla non computabilità del periodo ai fini previdenziali e di anzianità: si tratta di un mero avviso, inidoneo a produrre effetti giuridici in assenza di ulteriori atti applicativi, richiamandosi sul punto il diverso precedente di TAR Lombardia, Milano, n. 2750 del 2023.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile dalla motivazione dell’ordinanza cautelare e dalle osservazioni di pronunce su casi analoghi, tra cui TAR Lombardia, Brescia, nn. 812 e 813 del 2023, e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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