Obbligo vaccinale e sospensione dei militari della Guardia di Finanza (TAR Liguria n. 455 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dei soggetti destinatari dell’obbligo vaccinale consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento e costituisce atto privo di discrezionalità valutativa. La competenza ad adottare l’atto di accertamento comprende quella di disporre la sospensione, quale conseguenza automatica prevista dalla norma primaria. L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, prevale sulle disposizioni del codice dell’ordinamento militare in forza del criterio cronologico e di specialità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, del mancato riconoscimento degli emolumenti durante la sospensione e del trattamento differenziato sono infondate.
Il Fatto
I ricorrenti prestano servizio nel corpo della Guardia di Finanza, alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In seguito all’entrata in vigore del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, sono stati raggiunti da plurimi provvedimenti di sospensione adottati da diverse articolazioni del Corpo, in ragione della mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Hanno impugnato tali atti deducendo l’incompetenza dei Comandanti, la violazione delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare che tipizzano le ipotesi di sospensione e dell’art. 920 c.o.m. in tema di conseguenze economiche e previdenziali, nonché l’illegittimità costituzionale del d.l. n. 172 del 2021 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36 e 117 Cost. e con plurime fonti sovranazionali. Hanno chiesto, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della retribuzione e, in via gradata, della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, oltre al riconoscimento della maturazione di classi, scatti, licenza ordinaria ed effetti pensionistici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 individua nei responsabili delle strutture il soggetto tenuto a verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale. La sospensione non richiede alcuna valutazione discrezionale: è conseguenza immediata e diretta dell’accertamento dell’inadempimento. La competenza dei Comandanti di reparto, del resto, è stata individuata da una circolare della Guardia di Finanza non impugnata, e la soluzione è coerente con l’indirizzo espresso da Cons. Stato, Sez. I, par. 25 settembre 2023, n. 1216.
Quanto alla pretesa violazione delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, la censura è infondata: il codice ha rango di legge ordinaria e una disposizione successiva e speciale può derogarvi, come affermato da Cons. Stato, Sez. I, par. 25 maggio 2023, n. 868.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Le questioni di costituzionalità sono già state scrutinate dalla Consulta: la sentenza 9 febbraio 2023, n. 14 ha ritenuto compatibile con l’art. 32 Cost. l’obbligo vaccinale per determinate categorie, e la sentenza 9 febbraio 2023, n. 15 ha escluso un obbligo costituzionale di riconoscere assegni durante la sospensione. La scelta di predeterminare le categorie destinatarie garantisce linearità e automaticità all’attuazione dell’obbligo.
Quanto alla Carta di Nizza, il Collegio esclude l’applicabilità della stessa, non ricorrendo l’attuazione esclusiva del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51 della Carta, in linea con Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045. Sul versante convenzionale, l’art. 8 CEDU non osta all’obbligo vaccinale giustificato da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica, come affermato in Vavřička e altri c. Repubblica Ceca e ribadito in Pasquinelli e altri c. San Marino. Quest’ultima pronuncia conferma la proporzionalità delle sospensioni anche ipotizzando che i vaccini non impediscano il contagio, ed esclude profili discriminatori ex art. 14 CEDU e art. 1 Protocollo n. 12.
L’infondatezza del ricorso comporta il rigetto delle domande retributive e risarcitorie. Quanto alla decurtazione dell’anzianità, il ricorso è improcedibile: i provvedimenti sono stati depositati senza impugnazione mediante motivi aggiunti. In via subordinata, il Collegio rileva che nessuna censura è stata formulata in ordine alle conseguenze dell’art. 4-ter, con conseguente preclusione in ossequio al vincolo dei motivi.
Nota della Redazione
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