L’ordinanza di assegnazione del G.E. è ottemperabile come giudicato (TAR Molise n. 180 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 530 c.p.c., non opposta, ha natura decisoria: accerta l’esistenza e la misura del credito e trasferisce il credito dal debitore pignorato al creditore esecutante. Ad essa va riconosciuta efficacia di giudicato, con la conseguenza che le statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione il pagamento e nomina, fin d’ora, un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il condominio ricorrente, creditore di spese condominiali, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, Sezione Esecuzioni, l’ordinanza di assegnazione del credito vantato dalla debitrice esecutata nei confronti del Ministero dell’Interno, quale terzo pignorato. Il provvedimento condannava l’Amministrazione a corrispondere una somma in favore del condominio e un’altra in favore degli avvocati antistatari del giudizio esecutivo.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, che con ordinanza ha declinato la competenza territoriale in favore del TAR Molise. Riassunto il giudizio, l’atto è stato erroneamente notificato al Ministero della Giustizia anziché all’Interno; il Tribunale ha disposto la rinotifica con ordinanza collegiale e ha poi trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia, evocato per errore e non destinatario della pretesa esecutiva. Nel merito, ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza: la definitività della decisione esecutiva, comprovata dall’attestazione di mancata opposizione resa dalla cancelleria del Tribunale di Campobasso, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, accertato mediante la notifica del titolo per conto di tutti i creditori.

La questione centrale riguarda l’astratta esperibilità del rimedio rispetto a un titolo di formazione esecutiva. Il Tribunale osserva che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Su questa base ritiene che l’ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c. rientri tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono essere attuate con l’ottemperanza.

L’argomento è sostenuto dal richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che equipara ai fini dell’ottemperanza l’ordinanza di assegnazione in pagamento della somma pignorata e non opposta a una sentenza passata in giudicato, tanto ai sensi dell’art. 530 c.p.c. quanto dell’art. 553 c.p.c. Tali provvedimenti hanno portata di accertamento e natura decisoria, perché danno atto dell’esistenza e della misura del credito e ne determinano il trasferimento in capo al creditore esecutante.

Accertata l’inottemperanza del Ministero dell’Interno, il Collegio ha ordinato il pagamento delle somme indicate nel titolo, oltre spese documentate, interessi legali e spese successive, nel termine di quaranta giorni. Ha inoltre nominato Commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 530 c.p.c.

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