Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1681 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale interpretativa, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo relativo, dovendosi applicare integralmente l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Sono sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Ai fini paesaggistici il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Il provvedimento che nega la sanatoria in zona vincolata è interamente vincolato: non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né preavviso di rigetto o comunicazione di avvio, ed è adeguatamente motivato anche per relationem.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere negativo sulla richiesta di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 relativa a un immobile sito nel Comune di Lipari.
Il Comune aveva comunicato l’esito favorevole dell’istruttoria urbanistica e richiesto il nulla-osta alla Soprintendenza, che lo ha negato applicando la circolare assessoriale n. 02 del 30.12.2022. La ricorrente ha dedotto la violazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la carenza di motivazione in ordine all’incidenza dell’opera sul vincolo, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e la lesione del legittimo affidamento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sul tema e conferma che la circolare assessoriale n. 02 del 30.12.2022 ha correttamente recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ne deriva l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003 e dall’allegato 1, che individuano le tipologie di illecito condonabili, nonché dal comma 27, lettera d), che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 investe anche i limiti al rilascio del titolo, tra cui la citata lettera d).
La Sezione sottolinea il valore di norma di grande riforma economico-sociale riconosciuto alle previsioni statali sulla determinazione massima dei fenomeni condonabili, già affermato dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha superato il diverso indirizzo espresso nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 291/2010. Le affermazioni trovano conferma nelle pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, oltre che in numerose decisioni del TAR Sicilia.
Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e la superficie utile va intesa in senso ampio, quale qualsiasi opera calpestabile idonea a modificare stabilmente la conformazione vincolata del territorio.
Il provvedimento impugnato è quindi espressione di potere interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuova superficie e nuovo volume. Ne consegue l’irrilevanza del preavviso di rigetto e della comunicazione di avvio, nonché l’insussistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare è adeguata ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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