Rettifica della graduatoria e diritto effettivo alla scelta della sede (TAR Emilia-Romagna n. 411 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica in autotutela della graduatoria concorsuale, con l’attribuzione del punteggio spettante e la conseguente collocazione del candidato nella posizione effettivamente dovuta, non esaurisce la pretesa sostanziale. Il principio di effettività della tutela impone che alla correzione della graduatoria segua il riconoscimento del diritto di effettuare la scelta della sede nella posizione così rideterminata. L’amministrazione non può sostituirsi all’interessato valutando per lui la convenienza della sede in base alla mera distanza o raggiungibilità, né opporre il superamento del termine per le operazioni di nomina e il principio di continuità didattica quando l’inconveniente derivi dal proprio ritardo nella correzione. La domanda risarcitoria è respinta se priva di allegazione concreta dei presupposti dell’art. 2043 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al Concorso Ordinario indetto con D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso AJ56, strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Collocato in ottava posizione con un punteggio per titoli di 31,25 punti, impugnava la graduatoria regionale dolendosi del travisamento dei presupposti nella valutazione dei titoli e chiedendo l’attribuzione del punteggio massimo di 50 punti.

Con provvedimento in autotutela l’amministrazione riconosceva i 50 punti richiesti e inseriva il ricorrente nella graduatoria con 218 punti complessivi. Restava contestata la posizione concreta: essendo stato collocato all’ottavo posto, aveva ottenuto l’ultima sede disponibile, la meno gradita. L’Ufficio Scolastico Regionale rigettava la diffida a dare attuazione alla nuova graduatoria, sostenendo che anche in terza posizione la sede assegnata non sarebbe stata sostanzialmente diversa e richiamando il termine del 31 agosto per le nomine. Da qui i motivi aggiunti e la domanda di accertamento del diritto alla scelta.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara in via pregiudiziale l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di annullamento della graduatoria e della cancellazione dal sistema informativo ministeriale, essendo intervenuta la rettifica in autotutela con l’attribuzione del punteggio richiesto. Residua invece l’interesse avverso il diniego opposto alla diffida e all’accertamento del diritto alla scelta della sede.

La sola rettifica, osserva il TAR, non soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, cioè il bene della vita fatto valere. Il principio di effettività della tutela, espresso dagli artt. 24 e 113 Cost. e recepito dall’art. 1 CPA, esige che alla correzione della collocazione consegua la possibilità di esprimere la preferenza nella posizione effettivamente spettante. Diversamente, la rettifica resterebbe una mera correzione formale priva di ricadute pratiche.

Il TAR non condivide l’argomento dell’amministrazione secondo cui la sede assegnata sarebbe stata comunque analoga per distanza e raggiungibilità. La scelta tra le sedi disponibili spetta esclusivamente all’interessato, non all’amministrazione, e non si esaurisce nel dato chilometrico: rilevano anche altri aspetti, come la possibilità di ottenere il part time presso determinati istituti. L’Ufficio Scolastico Regionale non può quindi operare una valutazione di convenienza al posto del candidato.

Nemmeno sono opponibili il termine del 31 agosto fissato dall’art. 9, comma 19, d.l. n. 70/2011 e il principio di continuità didattica. Se il punteggio corretto fosse stato attribuito fin dall’origine, o almeno dalla richiesta di autotutela, il problema non si sarebbe posto. Tali ostacoli non possono riverberarsi negativamente sul ricorrente, esente da responsabilità.

Il ricorso è pertanto in parte improcedibile e in parte accolto, con annullamento del provvedimento di diniego e riconoscimento del diritto alla scelta quale terzo in graduatoria. La domanda risarcitoria è respinta: il ricorrente allega elementi generici e incerti sulle presunte difficoltà nell’esercizio dell’attività forense, inidonei a integrare i presupposti dell’art. 2043 c.c. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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