Obbligo vaccinale, sospensione legittima ma senza detrazione di anzianità (TAR Campania n. 4639 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa conseguente all’accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale costituisce effetto automatico e vincolato della legge, privo di discrezionalità amministrativa. La competenza ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, attribuita ai responsabili della struttura, comprende in sé anche quella di disporre la sospensione, trattandosi di provvedimento meramente dichiarativo di un effetto già previsto dalla norma primaria. L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, configura una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’inadempimento la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso, con esclusione di ulteriori effetti sanzionatori quali la detrazione di anzianità e la decurtazione dei giorni di licenza ordinaria. La misura sospensiva non contrasta con i principi di proporzionalità e parità di trattamento, né con il diritto dell’Unione e con la CEDU, in quanto risponde a impellenti esigenze di tutela della salute individuale e collettiva.

Il Fatto

I ricorrenti, un ufficiale e un sottufficiale in servizio presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, sono stati sospesi dal servizio senza diritto alla retribuzione per non aver assolto all’obbligo vaccinale introdotto dalla normativa emergenziale. Hanno impugnato i provvedimenti di sospensione notificati tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022, chiedendo l’annullamento degli stessi e l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione e ogni altro emolumento, ovvero, in via gradata, la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo ai sensi del Codice dell’Ordinamento Militare.

I ricorrenti hanno inoltre domandato il riconoscimento, per il periodo di sospensione, della maturazione di classi e scatti economici, della licenza ordinaria, degli effetti pensionistici e degli accantonamenti contributivi, previa disapplicazione o rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021. Il Ministero della Difesa si è costituito resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di incompetenza, con cui si contestava la competenza del Comandante della sede di servizio ad adottare l’atto di sospensione, in luogo del vertice politico del Ministero. Richiamando l’art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44 del 2021, il Tribunale rileva che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e che i responsabili delle strutture assicurano il rispetto dell’obbligo. Il comma 3 precisa che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto.

Da tale disciplina emerge che la sospensione consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento, senza alcuna valutazione discrezionale. In adesione a T.A.R. Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469, il Collegio afferma che la competenza ad adottare l’atto di accertamento comprende anche quella di disporre la sospensione, atto privo di discrezionalità e sostanzialmente riproduttivo di un effetto già previsto dalla norma primaria. Il vizio di incompetenza non sussiste e il primo motivo è infondato, essendo il provvedimento atto vincolato.

Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale, il Tribunale richiama la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale, confermata da Corte cost. n. 188/2024, che ha escluso l’illegittimità delle disposizioni per le quali ai lavoratori non vaccinati e sospesi non è dovuta neppure l’erogazione dell’assegno alimentare. La mancata vaccinazione determina una temporanea impossibilità della prestazione e la sospensione costituisce adempimento di un obbligo di sicurezza del datore. La misura appare proporzionata, attesa la sua temporaneità e la conservazione del rapporto. Il Collegio esclude inoltre l’applicabilità della Carta di Nizza, trattandosi di materia riservata alla discrezionalità degli Stati, e richiama la giurisprudenza della Corte EDU (Vavřička c. Repubblica Ceca del 2021 e Pasquinelli c. San Marino del 2024) sulla compatibilità dell’obbligo vaccinale con le esigenze di salute pubblica.

Il Tribunale accoglie invece la censura relativa alla detrazione di anzianità. Confermando l’orientamento di T.A.R. Roma, sez. I bis, nn. 10800/2025 e 744/2025 e di T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 16/2023, rileva che l’art. 4-ter citato è norma speciale che contempla quale unica conseguenza dell’inadempimento la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Ulteriori conseguenze sanzionatorie, come la decurtazione dell’anzianità o dei giorni di licenza, non sono consentite. L’art. 858 cod. ord. mil. prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche, in prevalenza di rilievo disciplinare, non riconducibili alla fattispecie.

Il ricorso è dunque accolto in parte, con annullamento dei provvedimenti di sospensione nella sola parte in cui dispongono la detrazione di anzianità. La sospensione non produce effetti sulla carriera. Le spese sono integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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