Occupazione illegittima e onere della prova della titolarità del bene (Cons. Stato n. 4501 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da occupazione illegittima di un fondo, la domanda è priva di un elemento costitutivo se l’attore non prova la titolarità del diritto reale al momento dell’occupazione d’urgenza e della scadenza del termine per l’emanazione del decreto di esproprio. L’onere della prova della proprietà o di altro diritto reale incombe sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e non è fungibile con mere dichiarazioni di parte o con il comportamento processuale del convenuto. Se i beni sono stati alienati prima dell’adozione del decreto di occupazione, il ricorrente non è più legittimato a domandare il risarcimento per la perdita del godimento.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento dell’occupazione illegittima di tre particelle site in un comune campano, adottata con decreto dell’11 novembre 1999 e seguita dall’immissione in possesso dell’11 gennaio 2000, nonché la condanna dell’ente locale al risarcimento del danno da irreversibile trasformazione e all’indennità per il periodo di occupazione legittima.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 02610/2017, ha respinto la domanda per mancata prova della titolarità del rapporto sostanziale. La società ha proposto appello, censurando la valutazione dell’onere probatorio e delle produzioni documentali. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha acquisito dal comune chiarimenti sui contenziosi civili pendenti e sullo stato della procedura ablativa, fino a sollecitare il deposito della sentenza della Corte d’appello resa sul giudizio civile inter partes.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda dominicale sulla base della documentazione acquisita in istruttoria. Le particelle 51 e 52 erano destinate a opere di urbanizzazione, la 53 alla realizzazione di un fabbricato; la cooperativa risultava proprietaria dei terreni per acquisti trascritti nel 1973 e si era impegnata a cedere le aree al comune con la convenzione urbanistica del 20 luglio 1999.
La stessa cooperativa, sciolta con decreto ministeriale del 13 maggio 1985 ai sensi dell’art. 2544 cod. civ., ha visto i commissari liquidatori vendere l’intero compendio immobiliare, con atto registrato il 20 luglio 1999, comprensivo delle particelle oggetto del decreto di occupazione.
Da qui il passaggio decisivo. Il decreto di occupazione d’urgenza è stato emesso l’11 novembre 1999: la compravendita si era perfezionata anteriormente, quando l’appellante non era più nella titolarità dei beni. Sia alla data del decreto sia alla scadenza del termine per il decreto di esproprio, la cooperativa non risultava proprietaria, essendo la titolarità passata a terzi.
La Corte qualifica la lacuna probatoria come grave e non altrimenti fungibile: non vale invocare eventuali comportamenti processuali del comune. La mancata dimostrazione della titolarità del bene priva la domanda di un elemento costitutivo, con la conseguenza che l’appello è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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