Emersione e sopravvenuta carenza di interesse dopo l’annullamento del diniego (TAR Campania n. 4638 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di emersione diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, annulli in autotutela il provvedimento impugnato e dia corso al rinnovo del procedimento sulla base di un nuovo parere favorevole. Il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse dall’intervento di fatti o atti univoci successivi e dal comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. L’assenza di una dichiarazione di persistenza dell’interesse, anche a fini risarcitori, consolida la presunzione di improcedibilità. La mancata integrale soddisfazione della pretesa non osta alla declaratoria, poiché l’interesse a conseguire il titolo può trovare soddisfazione nel nuovo procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha rigettato la domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava sul parere non favorevole espresso dalla Questura di Caserta, in ragione di una violazione contestata allo straniero e di un precedente provvedimento di espulsione.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la Prefettura avrebbe dovuto valutare in concreto l’attuale pericolosità sociale, senza automatismi, e valorizzando la continuità del rapporto di lavoro regolarmente registrato. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 741 del 14 aprile 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente un fatto sopravvenuto. L’avvocatura erariale ha depositato il nuovo parere della Questura di Caserta, favorevole al rilascio del permesso di soggiorno, reso sulla base di una più ampia valutazione dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, con cui sono state ritenute non più sussistenti le ragioni ostative in precedenza manifestate.
La Prefettura, superando le argomentazioni poste a base del diniego, ha poi annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha dato corso al rinnovo del procedimento. Con ordinanza collegiale n. 3779 del 15 maggio 2025 il Collegio ha manifestato alle parti i dubbi sulla permanenza dell’interesse alla decisione. Le parti non hanno fatto pervenire memorie.
Il Tribunale osserva che la pretesa dell’istante non può dirsi integralmente soddisfatta, poiché dalla documentazione depositata non risulta che, all’esito del nuovo procedimento, il ricorrente abbia conseguito il permesso di lavoro richiesto. Tuttavia, alla luce dei fatti di causa, il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del ricorso, in forza dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., a mente del quale il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Il diniego impugnato è stato superato dai successivi atti dell’Autorità questorile e prefettizia. In assenza di dichiarazione di persistenza dell’interesse, nemmeno a seguito dell’espressa richiesta del Collegio con l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è possibile desumere dal comportamento dell’istante che non vi è più interesse alla decisione di merito, nemmeno a fini risarcitori, mentre l’interesse a conseguire il titolo ben può trovare soddisfazione nel corso del nuovo procedimento.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La peculiarità della vicenda in fatto e l’esito in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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