Obbligo vaccinale e sopravvenuta cessazione della sospensione dal servizio: improcedibilità (TAR Lombardia n. 131 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale per i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la sopravvenuta eliminazione, ad opera del d.l. 24/2022, della previsione della sospensione dal servizio per inadempimento fa cessare immediatamente l’effetto lesivo del provvedimento di sospensione, con conseguente improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Il mero inciso del provvedimento che qualifica il periodo di sospensione come non utile ai fini previdenziali, di anzianità e di avanzamento costituisce un semplice avviso, privo di autonoma attitudine lesiva, in assenza di ulteriori atti applicativi. La controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, adottato il 21 dicembre 2021 in applicazione dell’art. 4 ter d.l. 44/2021, come introdotto dal d.l. 172/2021. Ha dedotto la carenza di potere dell’organo e l’illegittimità costituzionale della norma.

Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo l’infondatezza del gravame. In via cautelare la domanda è stata rigettata con ordinanza n. 132 del 28 gennaio 2022 per difetto di fumus boni iuris. In vista dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024 l’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma in via pregiudiziale la propria giurisdizione, qualificando la controversia come rientrante nella materia di giurisdizione esclusiva individuata dall’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione dell’amministrazione. Il provvedimento impugnato si fondava sulle previsioni dell’art. 4 ter d.l. 44/2021, ratione temporis vigenti, che obbligavano i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico alla vaccinazione e prevedevano la sospensione dall’attività per i dipendenti inadempienti, dapprima per sei mesi dal 15 dicembre 2021 e poi fino al 15 giugno 2022 per effetto del d.l. 1/2022.

Con il d.l. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4 ter.1 d.l. 44/2021: l’obbligo vaccinale è stato mantenuto con scadenza al 15 giugno 2022, ma è stata eliminata la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento. Da ciò deriva l’immediata cessazione dell’effetto sospensivo e la riammissione in servizio degli interessati dal 25 marzo 2022.

L’atto impugnato ha quindi cessato di spiegare effetti lesivi e il ricorrente non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Il Collegio esclude che possano assumere rilievo l’art. 4 ter, comma 3, d.l. 44/2021, che ricollegava alla sospensione la sola non spettanza della retribuzione, non essendo state proposte domande di condanna, e l’inciso provvedimentale sugli effetti previdenziali e di anzianità, non censurato e qualificabile come mero avviso inidoneo a produrre effetti giuridici, in assenza di atti applicativi (con richiamo a TAR Milano, Sez. V, 21 novembre 2023, n. 2750).

Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile dalle motivazioni dell’ordinanza cautelare e dalle pronunce su casi analoghi (TAR Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2023, nn. 812 e 813), e sono liquidate in euro 1.000 per compensi. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *